Copyright: che fare?

Insieme con il Governo Berlusconi sembra essere finalmente finita anche un’era di cinica e ottusa difesa dei privilegi (non dei diritti, quelli erano già più che protetti da oltre 60 anni) dei produttori e dei distributori di “opere” (testi, musica, film, etc.). Questo và a tutto vantaggio dei diritti dei consumatori.

 

 

Il Governo Prodi ha infatti resuscitato il Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore, soprattutto attraverso l’insediamento di un nuovo presidente, il Prof. Alberto Maria Gambino. Gambino ha colto questa occasione per istituire alcune commissioni, una delle quali destinata ad esaminare eventuali proposte di revisione della legge in vigore. A quanto pare, queste commissioni si avvarranno anche del contributo portato dalle Associazioni dei Consumatori e di altre associazioni che da tempo si interessano a questo problema.

 

 

A questo punto, nasce la domanda: che proposte di revisione si possono fare?

 

 

Una prima risposta l’ha data Scarichiamoli, con un Wiki nel quale raccoglie proposte e commenti. Lo trovate qui: Lettera aperta sulla Copia Privata. Qui di seguito trovate una breve sintesi del mio punto di vista.

 

 

Evoluzioni, non Rivoluzioni

Prima di tutto, fatemi dire che in questo settore sono possibile (e desiderabili) solo delle evoluzioni, non delle rivoluzioni. L’abolizione pura e semplice del concetto di diritto d’autore non sarebbe tecnicamente possibile (perchè richiede l’accordo di tutti i paesi aderenti alla Convenzione di Berna) e non sarebbe nemmeno desiderabile. Lasciare gli autori senza compenso non sarebbe un passo avanti e non risolverebbe i problemi legati alla produzione di materiale artistico e culturale.

 

 

I concetti di Accesso all’Opera e di Diritto di Fruizione

Personalmente, credo che si dovrebbe stabilire un diritto di base molto semplice e molto chiaro:

 

 

“L’utente paga per ottenere l’accesso all’opera. Una volta ottenuto questo accesso, nessuno ha il diritto di stabilire cosa egli ne possa fare, neanche con mezzi tecnici destinati a limitarne o controllarne le modalità di utilizzo (DRM). Questo è particolarmente vero se l’opera risiede su un supporto fisico che è stato consegnato all’utente in cambio del suo denaro.”

 

Come potete notare, questo è in stridente contrasto con la situazione attuale, così ben descritta dal Presidente SIAE, Giorgio Assumma, in questa frase:

 

 

“Il diritto d’autore non è uno solo, ma tanti: leggere, riprodurre, circolare, prestare, dare in noleggio e altri. Non si paga più volte, si pagano più autorizzazioni diverse”

(Giorgio Assumma – presidente SIAE – marzo 2007)

 

 

La pretesa di gestire separatamente questi diritti è legittima, se espressa nei confronti di rivenditori, distributori, esecutori ed altri operatori commerciali del settore, ma è assolutamente fuori luogo se rivolta nei confronti dell’utente finale.

 

 

Questo, infatti, è il vero nocciolo del “problema copyright”: l’utente finale non è una mucca da latte. Non gli si può chiedere di pagare ad ogni nuovo utilizzo. Una volta che ha acquisito il diritto di accedere ad un’opera, deve poterlo fare senza alcuna limitazione.

 

Questo vorrebbe dire che, una volta acquistato un brano musicale od un film, sotto forma di file digitale o sotto forma di CD/DVD, l’utente avrebbe tutto il diritto di farne delle copie per uso personale (backup, copia su altro supporto per ascolto su altro lettore), di convertirlo ad un altro formato (ad esempio per adattarlo all’avvento di qualche nuova tecnologia) e di condividerlo con (prestarlo a) amici e parenti come farebbe con qualunque altro prodotto che ha la stessa forma fisica (un libro, per esempio).

 

 

Questa può sembrare una concessione eccessiva alla logica della copia privata e del file sharing ma non è così. Si tratta solo di riconoscere ai consumatori il diritto di acquisire un reale potere decisionale su un prodotto in cambio dei loro soldi.

 

 

Se si compra qualcosa, si deve poter fare di essa ciò che si vuole.

 

 

Il concetto di Astensione dalla Competizione Commerciale Abusiva

Sull’altro lato, credo anche che dovrebbe essere stabilito il seguente principio:

 

 

“L’utente che ha acquistato un prodotto per uso personale non può farne un uso commerciale. In altri termini, non può porsi in concorrenza diretta (ed abusiva) con chi gli ha fornito il prodotto. Questo è un tipo di applicazione per cui è necessario un apposito accordo tra le parti.”

 

Questo vuole anche dire che l’utente dovrebbe astenersi dal fare concorrenza al suo fornitore anche se agisce a titolo gratuito, ad esempio inondando il mercato di copie accessibili gratuitamente (file sharing).

 

 

Si, avete letto bene: sono contrario alla legalizzazione pura e semplice della condivisione digitale di file su Internet (file sharing). La ragione dovrebbe essere ovvia: questo equivarrebbe, di fatto, ad una abolizione del diritto d’autore e questa soluzione, come ho già detto, non mi sembra né realizzabile né desiderabile.

 

 

La violazione del principio di Astensione dalla Concorrenza Abusiva, da parte di un privato che non agisce a fini di lucro, dovrebbe però essere considerata per quello che effettivamente è: una violazione di scarsa importanza ed emendabile con una contravvenzione, non diversamente da un divieto di sosta. Mi spiego: è semplicemente folle che un ragazzino che ha condiviso qualche decina o qualche centinaia di file attraverso eMule si veda chiedere migliaia di euro, o peggio, dalla RIAA/MPAA o SIAE. Il danno prodotto alle case editrici non ha queste dimensioni.

 

 

Va da sé che chi mette in piedi una attività di produzione, distribuzione e vendita di materiale pirata non troverà in me un difensore.

 

 

Prestito e Concorrenza Abusiva

Credo che si potrebbe trovare una linea di confine tra “prestito” e “concorrenza abusiva” in questo modo:

  1. Il prestito che viene effettuato “off-line”, usando un supporto fisico, dovrebbe essere sempre lecito perchè equivale sostanzialmente al prestito di un libro. Dato che viene usato un supporto fisico, che ha un suo costo e che qualcuno deve pagare, questo tipo di scambio è già disincentivato a sufficienza per proteggere i diritti del distributore.

  2. Il prestito “on-line” dovrebbe essere legale se le parti che entrano in contatto sono soci di una stessa associazione culturale, esattamente come avviene offline (insomma, un banale “club di musicofili online” dovrebbe potersi scambiare liberamente i file, supposto che abbia legalmente acquistato i brani dal fornitore che detiene i diritti). Nello stesso modo, dovrebbe essere considerato lecito il prestito tra i membri dello stesso nucleo familiare, per ovvie ragioni.

  3. Si dovrebbe considerare prestito “on-line” veramente abusivo solo quello che viene effettuato, in modo indifferenziato, nei confronti di estranei, con i quali il condividente non ha nessun tipo di rapporto formale (insomma, quando si “pubblica” su Internet qualcosa che chiunque può scaricare liberamente). Questo tipo di utilizzo dovrebbe esser sanzionato con una ammenda di dimensioni fissate e non ripetibile nell’arco della stessa giornata. La persona “colta in fallo” dovrebbe ricevere immediata notizia della sanzione. Nessuno di noi vuole che una famiglia venga rovinata da un ragazzino irresponsabile che condivide gratuitamente migliaia di brani musicali con perfetti estranei su internet e, per ringraziamento, si “becca” 3000 euro all’ora di multe senza rendersene conto.

  4. Il “prelievo” di materiale che viene messo a disposizione da altre persone dovrebbe sempre essere lecito. La responsabilità del danno al legittimo detentore dei diritti ricade sulle spalle di chi presta l’opera, non di chi la fruisce (dovrebbe essere un fatto ovvio).

  5. Ovviamente, l’unica autorità autorizzata ad indagare in rete, con qualunque mezzo, dovrebbe essere l’autorità di Polizia Giudiziaria (Polizia Postale). Non è ammissibile, in rete come altrove, che un privato indaghi sull’operato di un altro privato, con nessun mezzo. Se un privato ritiene di aver ricevuto un danno da parte di un altro privato, si deve rivolgere alla Polizia ed alla Magistratura per gli accertamenti del caso.

  6. Dato che bloccare il traffico di rete può servire sia come sanzione per i “pirati” che per mettere in atto odiose ed antidemocratiche forme di censura, questa soluzione dovrebbe essere sempre vietata. Nulla vieta di sottrarre al “pirata” la strumentazione che usa per contravvenire alla legge, ma la rete deve restare neutrale (accessibile a chiunque ed in qualunque modo, senza distinzioni e limitazioni).

 

Credo anche che si debba prevedere una reale esenzione delle librerie dagli obblighi previsti per i privati. La ragione dovrebbe essere ovvia: le librerie devono rappresentare la principale fonte di riferimento ed il principale “deposito” di cultura di una nazione. Il prestito di CD musicali, di DVD cinematografici e di testi da parte delle bibloteche deve continuare ad essere gratuito e privo di fastidiosi vincoli tecnici (DRM).

 

 

Conclusioni

Cambiare l’attuale normativa sul Diritto d’Autore è ormai necessario ed urgente, soprattutto dopo che Berlusconi ed Urbani hanno trasformato la legge sul diritto d’autore nell’ennesimo manganello politico/commerciale da usare a danno dei cittadini.

 

 

Le modifiche necessarie sono di principio, non di dettaglio. In particolare, è necessario ripristinare il rispetto degli ovvi diritti del consumatore e del cittadino. L’alternativa è una rivolta sociale, tecnicamente incontenibile, che rischia di spazzare via il concetto di diritto d’autore e tutte le figure, buone e cattive, che vivono grazie ad esso, a suon di P2P cifrato e di altri strumenti.

 

 

Le recenti riflessioni di RIAA ed MPAA su questo tema sono un primo sintomo della debolezza politica, prima ancora che tecnica, delle loro posizioni.

 

 

 

Alessandro Bottoni

alessandro.bottoni@infinito.it

alessandrobottoni@interfree.it

 

 

 

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