Videosorveglianza

Giorni fa c’è stato un tentativo di effrazione nel condominio dove abito (No, io non c’entro: ho un alibi di ferro). Di conseguenza, dopo anni di tentennamenti, ci siamo decisi anche noi ad installare le telecamere di sorveglianza. D’altra parte, questo è diventato quasi uno standard, al punto che anche ieri il Garante per la Privacy ha dovuto ribadire, per l’ennesima volta, quali sono i principi da rispettare.

In questa occasione, ho scoperto che regna ancora una notevole confusione su questo tema, anche tra gli addetti ai lavori. Infatti, quando uno dei miei condomini si è recato presso un negozio per procurarsi il materiale necessario, gli è stato subito risposto: “Ma ce l’ha l’autorizzazione? E se le fanno multa per violazione della privacy?”.

In realtà, la legge italiana (ed europea) NON prevede autorizzazioni preventive per l’installazione di telecamere (salvo casi particolarissimi che NON riguardano i privati cittadini). Le violazioni alle leggi sulla riservatezza sono quasi sempre dei veri reati e prevedono quindi la galera, non delle multe. Strano quindi che sia un professionista del settore a fare queste domande.

Qui di seguito provo a fare un po’ di chiarezza. Tenete presente che NON sono un avvocato e che ciò che state per leggere è semplicemente quello che ho imparato nel corso degli ultimi 10 anni svolgendo la mia attività (mi occupo anche di sicurezza). Per ogni dubbio, vi consiglio di fare riferimento al sito del Garante per la Protezione dei Dati Personali:

http://www.garanteprivacy.it/

A che serve una telecamera?

Prima di proseguire, chiariamo un punto: le telecamere NON servono (solo o soprattutto) per registrare le eventuali malefatte di un delinquente in modo che, dopo che ha commesso il crimine, sia possibile identificarlo, catturarlo e processarlo. Più esattamente, le telecamere NON dovrebbero essere concepite come uno strumento di registrazione degli eventi “a futura memoria” o “in caso che sia necessario”. Questo è un errore concettuale molto diffuso e piuttosto pericoloso.

L’uso di telecamere è consentito soprattutto ai fini della telesorveglianza, cioè della sorveglianza di un sito remoto, geograficamente distante, come potrebbe essere la vostra casa al mare. Ed è proprio in questa applicazione che trovano la loro vera utilità.

La registrazione passiva degli eventi, in sé, è di scarsa utilità sia come strumento di dissuasione che come strumento di indagine. Le telecamere a bassa risoluzione che si utilizzano nella stragrande maggioranza dei casi, infatti, sono quasi sempre inutili ai fini del riconoscimento del malvivente e, in ogni caso, spesso basta un berretto con visiera od un passamontagna per rendere irriconoscibile il malvivente.

L’uso “corretto” delle telecamere è quello che le vede associate ad un sistema di rilevamento delle violazioni (un allarme perimetrale o volumetrico, rilevamento dei movimenti, etc.) e ad un sistema di teleallarme (SMS e simili) che avvisi il responsabile della sicurezza, in modo che questi possa intervenire tempestivamente.

Le telecamere, da sole, possono avere un senso come sistema di registrazione passiva degli eventi solo nel caso di un negozio o di un’area che sia anche presidiata in modo continuo da un essere umano (il commesso, il proprietario, etc.). In quasi tutti gli altri casi, non servono a niente.

Una legislazione all’avanguardia

Stranamente, il nostro paese può vantare una legislazione decisamente all’avanguardia in tema di difesa della riservatezza (“privacy”). Dico “stranamente” perchè, com’è noto, di solito il nostro paese arriva sistematicamente ultimo in qualunque graduatoria “positiva” (livello di istruzione, reddito, etc.) e sistematicamente primo in qualunque graduatoria negativa (criminalità, evasione fiscale, etc.). Quindi è molto strano che, per una volta, arrivi primo in una graduatoria positiva come questa. In quale misura tutto questo possa avere a che fare con l’esigenza che hanno i nostri politici ed i nostri imprenditori di difendere le proprie porcherie dallo sguardo dei loro elettori e dei loro clienti, è una valutazione che lascio ai lettori. Resta il fatto che la legge italiana in materia di privacy è tra le più avanzate ed equilibrate del mondo.

I principi di base

La legge italiana in materia di videosorveglianza stabilisce sostanzialmente sei principi di base:

  1. Principio di necessità: la videosorveglianza va usata solo nel caso che sia realmente necessaria e che sia la tecnica più adatta per prevenire un certo tipo di crimine. Per impedire il superamento di un varco ci vuole una porta, non una telecamera, e quindi va installata una porta, non una telecamera.
  2. Principio di conoscenza: le riprese non possono essere effettuate di nascosto, all’insaputa delle persone coinvolte. Nell’area soggetta a videosorveglianza devono essere presenti dei cartelli che avvisino le persone in transito del fatto che ogni loro azione verrà ripresa e conservata per qualche tempo.
  3. Principio di limitatezza: le riprese vanno limitate allo spazio ed al tempo necessari per lo scopo e comunque alle aree di competenza della persona che ne fa uso. Per questa ragione, ad esempio, non si può piazzare sulla porta di casa una telecamera che riprenda anche la strada o la porta dell’appartamento di fronte.
  4. Principio di responsabilità: chi viene ripreso deve sapere chi effettua le riprese e chi conserva i filmati, in modo da sapere a chi rivolgersi in caso di problemi. Per questo è necessario il nome del titolare delle riprese sul cartello.
  5. Diritto all’oblio: i filmati devono essere cancellati appena viene meno la necessità di conservarli, cioè di solito dopo 24 ore. Questo per evitare che diventino memoria indelebile delle cazzate di qualche malcapitato.
  6. Gestione delle eccezioni sotto le responsabilità del Garante per la Privacy. Nei casi non coperti dalla legislazione, è il Garante che emette le norme applicative del caso (come nel caso delle telecamere “intelligenti” di recente introduzione sul mercato). È sempre il Garante che deve essere consultato per ogni dubbio. Il Garante rilascia anche le autorizzazioni preventive previste per alcune applicazioni.

Come potete vedere, queste norme non fanno altro che formalizzare dei banali principi di rispetto della riservatezza altrui dettati dal buon senso. Non c’è nulla di draconiano in queste regole.

Non è una panacea

In ogni caso, è bene tener presente che la videosorveglianza non potrebbe essere una soluzione generalizzata ai nostri problemi di sicurezza nemmeno se non fosse soggetta a questi limiti di legge.

Molti reati sono commessi “d’impeto” (reazioni violente, risse, etc.) o “per errore” (incidenti stradali, etc.). Su questo tipo di crimini, l’effetto dissuasore delle telecamere è sostanzialmente nullo. Inoltre, e contrariamente a quello che si crede, anche la loro utilità per rintracciare i criminali è piuttosto limitata.

La videosorveglianza è una soluzione a pochi, specifici tipi di minaccia e va usata per alcune, specifiche applicazioni. Per molti altri tipi di minaccia, servono altri tipi di difesa.

La questione delle 24 ore

C’è una norma che, più di altre, sembra rendere inutile l’installazione delle telecamere: i dati registrati devono essere distrutti dopo 24 ore. Ma, direte voi, se qualcuno entra nella mia casa al mare a Gennaio ed io me ne accorgo solo a Pasqua, quando vado a dare aria alla casa? A che serve allora la videosorveglianza?

Serve, serve.

Come ho già detto, le telecamere di sorveglianza NON servono e NON dovrebbero essere usate per memorizzare le eventuali evidenze di un reato “a futura memoria” e per tempi indeterminati. Servono e devono essere usate per avvertire tempestivamente il responsabile della sicurezza (di solito il proprietario) di una violazione. Per questa ragione, le telecamere devono essere dotate di un qualche sistema di rilevamento dei movimenti e di un sistema di avviso a distanza. In altri termini, se qualcuno entra nella vostra casa al mare, la telecamera deve rilevare l’evento ed inviarvi un SMS, in modo che possiate intervenire subito (avvisando un amico che si trova sul luogo, avvisando la polizia, etc.). Da quando rilevate un evento delittuoso (l’effrazione) avete il diritto (e l’obbligo) di conservare tutte le tracce utili all’indagine (tra cui le registrazioni audio/video) per tutto il tempo richiesto per arrivare ad una sentenza definitiva nei confronti del responsabile (in pratica, in eterno). Per questa ragione il limite delle 24 ore non è il problema che potrebbe sembrare.

Nei casi in cui questo approcio automatico non sia possibile, come nei negozi, è il responsabile della sicurezza che deve visionare i filmati a fine giornata e decidere se buttarli via o se conservarli (solo nel caso che rivelino un reato). Ovviamente, il responsabile della sicurezza è quasi sempre il padrone del negozio e quindi sa benissimo se durante la giornata gli hanno fregato qualcosa. In questo caso, conserverà i filmati solo dopo aver avvertito la Polizia del reato commesso ai suoi danni.

Leggendo questo paragrafo forse avrete anche capito perchè in quasi tutte le applicazioni aziendali le telecamere sono collegate ad una centrale di controllo che viene presidiata da esseri umani.

La conservazione dei dati offsite

Una conseguenza non del tutto ovvia di quello che abbiamo appena detto è che i dati vanno sempre conservati “offsite”, cioè lontano dall’area sottoposta a videosorveglianza. Diversamente, il malvivente potrebbe impadronirsi dell’hard disk che contiene le immagini.

Questo vuol dire che deve esistere un canale di comunicazione tra il sito sottoposto a sorveglianza ed il sito dove sono conservate le registrazioni. In quasi tutti i casi si usa una connessione Internet (ADSL o modem) per queste applicazioni. In casi estremi, e sopportando costi più elevati, si può usare una connessione UMTS (radiotelefonica). In alcuni, rari casi può essere sufficiente un cavo per collegare la telecamera al registratore, se questo registratore si trova in un locale attiguo ma normalmente irraggiungibile (casa/bottega e casi simili).

In casa

Per quanto possa sembrare strano, in casa propria NON si può fare tutto quello che si vuole. Questo perchè quando una persona ci viene a trovare porta con sé anche il proprio diritto alla riservatezza.

I principi generali che ho elencato prima, infatti, si applicano anche (e forse soprattutto) ai casi in cui un privato cittadino voglia sorvegliare la propria casa, il proprio terreno, il proprio laboratorio e le altre parti che fanno parte del proprio domicilio privato. Chi entra in queste aree deve essere avvisato della registrazione in atto ed ha il diritto di chiedere che la registrazione venga interrotta in sua presenza. I dati raccolti devono essere distrutti dopo 24 ore e comunque la registrazione deve essere legittimata da una reale situazione di necessità.

In altri termini: riprendere le donne con cui si va a letto, a loro insaputa, con la scusa che sono in casa nostra e che la registrazione viene effettuata per sicurezza, non è una giustificazione valida. Si tratta di una pesantissima violazione della privacy e può costare anni di galera.

Questo discorso si applica a tutte le aree di propria competenza. Il fatto che un magazzino od un terreno sia di nostra proprietà NON ci autorizza a porre queste aree sotto sorveglianza senza rispettare quei principi di base che ho già elencato.

Ovviamente, il rispetto di quei principi è ancora più necessario nel caso che volessimo porre sotto sorveglianza il nostro negozio od il nostro laboratorio. Un luogo dove una persona entra per acquistare un bene od un servizio è per definizione un locale pubblico e la videosorveglianza può essere effettuata solo a patto di rispettare i principi che ho elencato in precedenza.

Se si rispettano quei principi di base, tuttavia, si possono porre sotto sorveglianza audio/video tutte le aree di nostra proprietà. Anche in questo caso, come potete vedere, si tratta di regole dettate dal buon senso e per nulla draconiane.

Lo spionaggio

Quanto ho detto nel paragrafo precedente, in realtà si applica anche agli incontri che avvengono con altre persone presso la loro abitazione od in terreni “neutri”, come al ristorante.

NON si può registrare ciò che dice o che fa un’altra persona a sua insaputa e/o senza la sua autorizzazione. Questo è spionaggio bell’e buono e viene punito in modo molto pesante dalla legge.

NON fatevi fuorviare da quello che fanno i telegiornalisti d’assalto (come “Striscia la notizia”). Nel loro caso intervengono altri principi legislativi, come il diritto di cronaca, ai quali voi NON potete appellarvi.

Le aree condominali

La videosorveglianza di aree condominali è un caso un po’ più complesso e recentemente il Garante ha pubblicato una delibera che tratta questo argomento. La trovate qui:

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1601674

In buona sostanza, questo ed altri documenti stabiliscono quanto segue.

  1. Nelle aree sottoposte a videosorveglianza devono essere esposti degli appositi cartelli (di tipo specificato da Garante, reperibili nei negozi specializzati) che avvertono le persone in transito. Il cartello deve specificare il nome del responsabile del trattamento dei dati personali (di solito l’amministratore di condominio) e la ragione per cui si effettuano le registrazioni (“sicurezza”). NON bastano i cartelli che si trovano nei grandi magazzini.
  2. I dati vanno conservati per sole 24 ore e non devono essere visibili a nessuno se non in caso di necessità a seguito di un crimine. Vanno anche protetti da accessi abusivi.
  3. Le riprese effettuate NON possono interessare le aree sottoposte a passaggio (scale, androni, etc.) e quelle di competenza di altri condomini (ingressi, garage, etc.). In pratica, le riprese di aree comuni si devono limitare ai parcheggi, ai terrazzi, etc. Ovviamente, ogni condomino può videosorvegliare la porta della PROPRIA casa e del PROPRIO garage.

Nulla di draconiano o di insensato, come potete vedere.

I luoghi di lavoro

Contrariamente a quello che molti credono, è perfettamente legittimo installare telecamere in azienda, cioè in negozi, uffici e laboratori. Quello che NON si può fare è usare queste telecamere anche o solo per misurare le prestazioni professionali dei propri dipendenti. Le registrazioni NECESSARIE per ragioni di sicurezza, effettuate seguendo i soliti sei principi, sono del tutto legittime.

Inutile dire che quando si è costretti a distinguere tra “ragioni di sicurezza” e “misurazione delle prestazioni profesionali” ci si trova a camminare davvero su un terreno molto, molto insidioso. In questi casi è assolutamente necessario consultare un avvocato che abbia la formazione e l’esperienza necessari per dare un giudizio attendibile sulla implementazione pratica di queste misure in azienda nello specifico caso in esame. Può bastare veramente molto poco per finire in tribunale.

Le aree pubbliche

In generale, un privato cittadino NON può sorvegliare uno spazio pubblico, come una strada od una piazza. Questa è un’attività riservata alle autorità di pubblica sicurezza. La ragione è ovvia: non esistono delle ragioni legittime per fare una cosa del genere.

Ovviamente, il privato cittadino che voglia sorvegliare la porta di casa può riprendere una piccola parte della strada di fronte ad essa. Nessuno pretende che si sconvolgano le leggi fisiche per rispettare la legge.

Per ragioni analoghe, è legittimo sorvegliare la propria auto, parcheggiata sul suolo pubblico, usando una telecamera che la riprende dal balcone di casa. Vanno però rispettati i principi di cui abbiamo già discusso. Certo il cartello 50×70 con la scritta “area sottoposta a videosorveglianza” piazzato sul lunotto non sarà il massimo dell’eleganza…

I Comuni, le Polizie Municipali, la Polizia di Stato ed i vari altri enti pubblici coinvolti nella videosorveglianza di aree pubbliche sono tenuti agli stessi obblighi dei privati cittadini. Hanno, ovviamente, anche qualche possibilità in più, come quelle legate all’uso di telecamere intelligenti. Questi casi sono però gestiti da apposite autorizzazioni emesse dal Garante della Privacy.

La conservazione dei dati

La legge parla chiaro su questo punto: i dati audio/video vanno conservati solo per il tempo necessario. Il Garante ha recentemente posto un limite a 24 ore per quanto riguarda la conservazione dei dati. Ogni situazione che richieda tempi di conservazione più lunghi va segnalata al Garante. Deve essere richiesta ed ottenuta una autorizzazione preventiva che consenta di farlo. Dopo questo limite, i dati vanno cancellati.

La legge prevede inoltre che questi dati vadano conservati lontano da sguardi indiscreti e protetti da accessi abusivi. Solo il responsabile delle registrazioni e le autorità di Polizia sono autorizzati a visionarli e solo in caso di necessità.

Gli avvertimenti

La legge parla chiaro anche su questo punto: nelle aree sottoposte a videosorveglianza devono essere apposti degli appositi cartelli che avvertano i passanti. I cartelli sono di un tipo particolare e devono riportare il nome del responsabile trattamento dati e le ragioni per cui vengono effettuate le registrazioni. Questi cartelli sono reperibili nei negozi specializzati. Ovviamente a fianco di questi (ma NON in loro sostituzione) si possono usare anche altri cartelli aggiuntivi di proprio gusto.

Le autorizzazioni

Solo alcuni tipi molto particolari di videosorveglianza sono sottoposti ad autorizzazioni preventive. Questo è il caso, ad esempio, delle telecamere “intelligenti”, cioè di quelle telecamere che sono in grado di attivare un allarme in caso di comportamenti sospetti (gente che corre, gente che ritorna più volte sullo stesso luogo, etc.). Queste autorizzazioni vanno richieste al Garante, allegando l’opportuna documentazione.

In Italia (ed in tutta Europa) NON si possono usare sistemi automatici di difesa, cioè telecamere che invece di attivare un allarme fanno scattare una difesa di tipo automatico, ad esempio lanciando una rete di cattura sul sospetto. Questi sistemi devono essere sotto il costante controllo di un operatore umano che si fa carico delle responsabilità legate al loro uso. Niente robot, quindi (a parte che nelle aree militari, ovviamente).

La questione delle finte telecamere

C’è chi installa finte telecamere nella speranza di dissuadere i malviventi e di orientarli verso bersagli più facili. Per queste persone ho una brutta notizia: i delinquenti sono molto bravi a distinguere il vero dal falso e comunque si fanno intimidire molto poco dalle telecamere, anche perchè sanno che molta gente usa questo trucco.

Inoltre, tenere presente che, per ragioni di credibilità, dovrete comunque installare i cartelli previsti dalla legge ed inserire il nome di un responsabile.

Conclusioni

Nonostante quello che ne dicono molti miei amici leghisti, NON c’è nulla nella attuale che impedisca ai privati cittadini e/o alle forze di Polizia di fare un uso più che proficuo delle telecamere di sorveglianza. Le regole esistenti sono dettate in gran parte dal normale buon senso e non dovrebbero far gridare allo scandalo.

Piuttosto, c’è da rallegrarsi che, almeno in questo caso, i diritti dei cittadini siano stati tenuti in così alta considerazione. A quanto pare, a volte conviene avere una classe politica che ha una coda di paglia molto più lunga e vistosa della nostra.

In ogni caso, ricordatevi che le telecamere, da sole, servono a molto poco. Se decidete di installarle, collegatele ad un buon sistema di allarme perimetrale e/o volumetrico e/o ad un software di rilevamento dei movimenti e fate in modo che il sistema vi invii un SMS od una chiamata audio in caso di violazioni.

Alessandro Bottoni

Comments
One Response to “Videosorveglianza”
  1. shamael ha detto:

    Io e’ da un po’ che vorrei realizzare un sistema di videosorveglianza a casa. Nel tempo libero (poco) sto facendo delle prove con http://www.zoneminder.com/ e una webcam (in futuro telecamere ip). E’ un software molto potente, anche se non semplice da usare e configurare, tuttavia mi sento di consigliarlo caldamente, se non altro per il fatto che e’ opensource!

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