Alessandro Bottoni

Dicembre 11, 2008

La Proposta Cassinelli 2.0

Archiviato in: Cronaca, Diritto, Internet, politica — alessandrobottoni @ 8:21 am
Tags: , ,

Succede molto, molto di rado che una persona riesca a stupire in senso positivo i suoi simili. L’Onorevole Roberto Cassinelli (Forza Italia, eletto nelle fila del Popolo delle Libertà) è riuscito a sorprendermi per la tenacia, la pazienza e l’intelligenza con cui ha portato avanti la sua proposta di legge sull’editoria digitale (aka PdL “Salva Blog”).

Contrariamente a quello che fanno abitualmente i suoi colleghi (di tutti i partiti) ha pubblicato una prima proposta di legge, rendendola visibile a tutti e cercando di raccogliere quante più reazioni possibile. Ha anche accettato pazientemente le critiche, anche pesanti, che gli sono piovute addosso (tra cui le mie).

Ha cercato di scambiare opinioni con tutti coloro che si interessano di questo argomento, senza badare alla loro maggiore o minore importanza politica.

Infine, ha tirato le fila di questo lavoro ed ha pubblicato una nuova versione, corretta e migliorata, della sua proposta.

Che dire?

Quest’uomo ha mostrato di avere più considerazione per i meccanismi della democrazia e per i diritti dei suoi simili di quasi tutti i suoi colleghi (di entrambi gli schieramenti). Ha anche mostrato di sapersi avvalere della “mente collettiva” della Rete senza diventarne schiavo.

Personalmente, posso solo fargli i miei più sentiti complimenti. E questi complimenti valgono sia per il metodo che per la sostanza.

Il concetto di attività a scopo di lucro

Dal punto di vista tecnico, credo che sia “debole” il meccanismo con cui si cerca di distinguere il grano dalla pula basandosi sul fatto che si tratti di attività organizzata (un proprietario ed almeno due redattori pagati) e finalizzata a scopo di lucro (almeno 50.000 euro/anno di fatturato).

Le ragioni di questa mia perplessità sono le seguenti:

  1. Si può facilmente camuffare un blog da giornale od un giornale da blog giocando su questi parametri. Per esempio, basta pubblicare gratuitamente e contornarsi solo di (apparenti) volontari per creare un giornale senza che per questo il giornale risulti essere una pubblicazione soggetta ad obbligo di registrazione. Siti di una certa importanza, come IndyMedia, sarebbero esclusi dall’obbligo di registrazione. Viceversa, siti quasi amatoriali, come certi siti che parlano di aeromodellismo e pagano collaboratori su base mensile, diventerebero giornali a tutti gli effetti.

  2. Resta comunque difficile stabilire quanto fattura un giornale e se/come paga i suoi collaboratori. Se fossimo in Svizzera od in Germania sarebbe semplice ma… siamo in Italia e tre quarti dei dentisti fattura meno di 1000 euro l’anno.

Un problema di fiducia

Più in generale, mi risulta difficile accettare questo genere di proposte per un semplice motivo di fiducia in coloro che le portano avanti. Questo governo, formato (tra gli altri) da Forza Italia e dal Popolo delle Libertà, è lo stesso che ha appena sottratto alcuni miliardi di euro l’anno alle scuole pubbliche ed ha finanziato con alcune centinaia di milioni di euro l’anno le scuole cattoliche. Questo governo è lo stesso che ha appena sottratto altri miliardi di euro alla sanità pubblica e, sull’altro lato, usa questi soldi per finanziare progetti assurdi e faraonici (e molto sospetti) come quello del ponte sullo stretto di Messina. Questo governo è lo stesso che vuole imbavagliare i magistrati scomodi.

L’Onorevole Roberto Cassinelli è chiaramente una persona molto diversa da questi suoi compagni di avventura ma resta il fatto che, come politico organico ad un partito, dovrà rendere conto delle sue azioni ai suoi colleghi. Personalmente, non credo che potrà portare avanti le sue (sagge) proposte senza che esse vengano pesantemente modificate dai suoi compagni di partito.

A mio modesto parere, Cassinelli rischia di diventare un capro espiatorio come è già successo al povero e compianto Marco Biagi. Come ricorderete, Biagi è stato l’autore di una proposta molto intelligente ed equilibrata sulla riforma del mercato del lavoro. Chi gli ha commissionato il lavoro ha poi trasformato in legge solo la parte che gli faceva comodo (e che creava maggiori problemi ai lavoratori) lasciando cadere la responsabilità di questo sfacelo sulle spalle di Biagi.

Una proposta alternativa

Come ho già detto in altre occasioni, credo che l’unica modifica veramente necessaria al nostro statuto in materia di editoria sia una pesante e significativa semplificazione dell’Articolo 21 della Costituzione. Bisognerebbe portarlo ad avere SOLO questa forma (e non una parola di più di questo):

“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.”

Potete vedere com’è invece ridotto il povero Articolo 21, a causa dei troppi compromessi, su sito del Quirinale.

Alessandro Bottoni

Giugno 16, 2008

Caccia ai blogger?

Archiviato in: Cronaca, Internet, politica — alessandrobottoni @ 8:24 am
Tags: , , , , , ,

Stamattina, alcuni siti web hanno riportato la notizia della condanna di uno storico italiano, Carlo Ruta, per il reato di “stampa clandestina” a causa di uno dei suoi siti web (www.leinchieste.com). Potete leggere gli articoli originali a questi indirizzi:

Punto Informatico: “Blogger condannato per stampa clandestina”.

ZeusNews: “Il magistrato criticato condanna il blogger”.

Articolo 21: “Curatore di blog condannato per stampa clandestina”.

Francamente, leggendo gli articoli in questione, sono rimasto piuttosto perplesso sia causa di alcune critiche che vengono mosse al magistrato autore della condanna (Agostino Fera), sia a causa del tipo di reato contestato al blogger (Carlo Ruta).

Magistrato impazzito?

Secondo Punto Informatico:

“Roma – Un blogger italiano è il primo ad essere condannato perché considerato alla stregua di stampa clandestina, perché pubblicato in barba alle normative sull’informazione, sanzionato in particolare perché la sua periodicità non è regolare.

Un fatto inedito. Per la prima volta un blog subisce una sentenza di questo genere perché la sua pubblicazione, il blog appunto, non segue i canoni e i ritmi della stampa tradizionale. Una sentenza che fa discutere perché con un colpo solo associa legge sulla stampa e blog. La decisione dei magistrati, che non sembra proprio avere precedenti neppure in Europa, allarma gli osservatori.”

Francamente, mi sembra molto improbabile che un Magistrato della repubblica possa incorrere in un errore (od in un sopruso) tanto marchiano. La Legge italiana è alquanto fumosa sul tema della libertà di espressione ma non arriva comunque a permettere questo genere di interpretazione.

Secondo ZeusNews:

“Per la prima volta un blogger è stato condannato per non aver registrato il proprio sito in Tribunale. A condannarlo è un magistrato che il blogger aveva precedentemente criticato.”

Questo invece è palesemente falso. Lo riconosce implicitamente lo stesso Pier Luigi Tolardo (autore dell’articolo di ZeusNews) poco più avanti nel testo:

“Il pm che ha chiesto la condanna di Ruta è lo stesso Agostino Fera che aveva fatto chiudere il sito nel 2004, ritenendo diffamatorie nei suoi confronti le tesi sostenute da Ruta a proposito dell’omicidio di Giovanni Spampinato, giornalista dell’Unità.”

Questo fatto viene spiegato meglio da “Libertà di Stampa e Diritto all’Informazione (http://www.lsdi.it/):

“La sentenza è stata emessa da Patricia Di Marco, giudice presso il tribunale di Modica, dietro denuncia presentata dal magistrato Agostino Fera, noto alle cronache per le censure di cui è stato fatto oggetto da diversi parlamentari della Repubblica, da Giuseppe Di Lello al presidente dell’Antimafia Francesco Forgione, in relazione alla gestione dell’inchiesta giudiziaria sul caso del giornalista Spampinato.”

Non è quindi lo stesso magistrato ad aver inoltrato la denuncia, ad aver giudicato il proprio caso e ad aver emesso la relativa sentenza. D’accordo che al momento in Italia c’è un governo di destra ma non siamo ancora messi male come il Cile ai tempi di Pinochet.

Come minimo, quindi, quanto è stato riportato oggi dalle principali testate italiane va adeguatamente ridimensionato: un Magistrato (Agostino Fera) ha denunciato un Blogger (Carlo Ruta) ed un altro Magistrato ha emesso una sentenza di condanna, di cui ancora non si conoscono le motivazioni.

Giornalisti e Blogger

Resta comunque il fatto che gli episodi di condanna a carico dei blogger si fanno sempre più frequenti, vuoi per colpa dei blogger (non sempre consapevoli dei loro reali diritti e dei loro reali doveri), vuoi per colpa di una legislazione semplicemente allucinante.

In qualunque altro paese civile, viene attuata una distinzione semplicissima tra “giornalista” e “blogger” (Cioè “privato cittadino”): un giornalista è una persona che scrive per mestiere ed è pagato per farlo. Come tale, ha alcuni privilegi ed alcuni obblighi. Tra i privilegi, si conta abitualmente quello di poter mantenere riservate le fonti (un diritto che è riconosciuto ai giornalisti in tutto il mondo tranne che in Cina ed in Italia). Tra i doveri, ci sono quelli di non mentire (reato di calunnia) e di non offendere (ingiuria e/o diffamazione). Ovviamente, questi diritti e questi doveri riguardano solo l’attività di giornalista: sul proprio blog personale, anche i giornalisti risultano “privati cittadini”.

I blogger, in quanto “privati cittadini”, hanno qualche diritto e qualche dovere in meno dei giornalisti. Tanto per cominciare, di solito non viene riconosciuto loro il diritto di mantenere riservate le fonti. In compenso, viene riconosciuto al privato cittadino il diritto di esprimere opinioni al di fuori di qualunque regolamentazione e senza censure.

In Italia non funziona così. La confusione tra giornalisti e cittadini, e tra diritti e doveri dell’uno e dell’altro, è totale. Nessuno è in grado di dirvi con certezza cosa può e cosa deve fare un giornalista e cosa può e cosa deve fare un blogger. Questa è una delle ragioni per cui i nostri giornalisti sono così inclini a perdonare ai potenti ogni sorta di malefatte. Il rischio di denuncia per diffamazione (con conseguente rovina familiare dovuta alle spese legali) è altissimo ed i rischi per chi denuncia senza fondato motivo sono nulli. Lo spiega molto bene Massimo Mantellini su Punto Informatico di oggi, in un articolo intitolato”Le querele online (non) si sprecano”:

“Quanto al meccanismo ricattatorio, che è una delle leve usuali che spinge i cittadini a querelare o denunciare i propri simili, va detto che questo è spesso presente e di assai difficile controllo. In Italia è purtroppo sufficiente avere un amico avvocato ed una fotocopiatrice per poter inoltrare querele a decine con la quasi certezza che, nella peggiore delle ipotesi, una rapida archiviazione chiuderà il cerchio della pratica senza che al denunciante venga contestato alcunché (e nel caso delle denunce penali senza grossi esborsi finanziari). Nel frattempo il nostro ipotetico denunciato avrà dovuto scegliersi e pagare un legale, rispondere a convocazioni negli uffici della Questura e subire l’inevitabile incertezza emotiva di un procedimento penale a suo carico. Anche nel caso in cui – e accade di continuo – le accuse nei suoi confronti siano manifestamente infondate.”

Potete farvi una cultura su questo tema a questi indirizzi:

http://www.articolo21.info/

http://www.lsdi.it/

L’Articolo 21 della Costituzione

L’articolo 21 della Costituzione Italiana, che garantisce il diritto di libera espressione a tutti i cittadini, resta quindi inapplicato almeno quanto gli articoli che riguardano il diritto al lavoro.

Non c’è nemmeno da sperare che la situazione cambi. Le leggi che riguardano la libertà di stampa risalgono (quando va bene) al 1949 e nessun governo, né di destra né di sinistra, è mai riuscito a migliorarle. In compenso, molti governi, sia di destra che di sinistra, sono riusciti a peggiorare la situazione, anche in modo sensibile. L’aria che tira al momento è decisamente “censoria”. Basti pensare alla proposta dell’Onorevole Butti sulla pornografia in rete (vedi Punto Informatico: “Vogliono vietare la pornografia in rete”).

Che fare?

Tanto per cominciare, sappiate che non basta usare un server situato all’estero o pubblicare i vostri articoli in cinese. Una volta che il sito è visibile dai PC italiani, si può commettere un reato sul territorio italiano, soggetto alla legislazione italiana, qualunque sia la locazione fisica del server, qualunque sia la locazione fisica dei redattori/autori e qualunque sia la lingua del sito. Per sottrarsi alla legislazione italiana, è necessario rendere invisibile il sito dall’Italia (usando il tag HTTP_ACCEPT_LANGUAGE inviato dal browser od un sistema di geolocalizzazione).

Non serve nemmeno scrivere per una associazione o per una rivista registrata presso un tribunale. La legislazione italiana, nostalgica degli splendori del ventennio, prevede dei reati in più per chi pubblica le proprie opinioni in modo non irreggimentato ma dispone anche dei normali strumenti previsti dalle legislazioni degli altri paesi. In particolare, i reati di calunnia e diffamazione sono indipendenti dalla natura della testata.

Conclusioni

In buona sostanza, se si vuole dire pubblicamente ciò che si pensa, spesso (ma non sempre) non è possibile farlo in modo legale nel nostro paese. Si può solo scegliere se farlo in modo (semi)illegale usando un sistema di blogging anonimo come http://noblog.org/ o se rivolgersi solamente al pubblico internazionale (bloccando gli accessi al sito provenienti da PC italiani).

Nel caso dei blog anonimi è necessaria una certa competenza tecnica per non rendere “non anonimo” un sistema che, di suo, sarebbe “anonimo”. Basta un errore tecnico, una distrazione od una leggerezza per mandare a carte e quarantotto tutte le precauzioni che sono state prese dal gestore del sistema. A quel punto una bella denuncia per stampa clandestina (più tutto il resto) diventa inevitabile.

Personalmente, credo che bloccare l’accesso ai blog italiani e pubblicare le proprie opinioni solo per il pubblico internazionale (in inglese, se possibile), sarebbe un bel modo per mettere sotto pressione il governo italiano. Cosa succederebbe se sui nostri blog si cominciasse a leggere il seguente disclaimer?

Questo sito non può essere reso visibile al pubblico che proviene dal territorio italiano a causa della legislazione italiana che espone il suo autore al rischio della rovina economica e del carcere per reati previsti solo dalla legislazione italiana, come la “stampa clandestina”.

Cosa succederebbe se cominciassero a piovere sul nostro governo delle richieste di spiegazione da parte dell’Unione Europea? Che cosa succederebbe la prossima volta che i nostri politici tentano di tirare le orecchie ai cinesi sul tema dei diritti umani? Qualcuno comincerebbe forse a far notare loro che il pulpito da cui pretendono di parlare non è proprio quello più adatto alla situazione? Forse che la CNN (e quindi tutte le televisioni mondiali) darebbero risalto a questo curioso “caso”?

Ottobre 5, 2007

Piccola Guida di Sopravvivenza Legale per i Blogger

Archiviato in: Diritto — alessandrobottoni @ 8:09 am
Tags: , , , , , , , ,

Una notizia di oggi, riporta ancora una volta in primo piano il tema della libertà di espressione sul web. Questa volta si tratta della denuncia per diffamazione presentata dal Ministro della Giustizia, Onorevole Clemente Mastella, nei confronti del blog di un suo oppositore, http://mastellatiodio.blogspot.com/ . Credo di fare cosa gradita spiegando, a grandi linee, quali sono i margini di manovra legali che un blogger deve rispettare.

 

Il punto di partenza: l’Art. 21 della Costituzione

In Italia, come in molti altri paesi del mondo, non è per niente facile “tappare la bocca” ad un commentatore scomodo adducendo alle vie legali. Non solo: è molto difficile anche ottenere una condanna per diffamazione od un risarcimento danni a carico dell’autore del pezzo incriminato. La libertà di espressione di ogni individuo (anche chi non è un cittadino italiano), infatti, è tutelata niente meno che da un apposito articolo della Costituzione della Repubblica Italiana, l’oramai famosissimo Articolo 21. Ecco cosa dice:

 

Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

[Dal testo della Costituzione presente sul sito della Corte Costituzionale]

 

Nonostante i molti cavilli ed i molti distinguo, la Costituzione protegge in modo molto chiaro e molto deciso il diritto che ognuno di noi ha di esprimere le proprie opinioni con qualunque mezzo, inclusa la stampa (cartacea e digitale). Per oscurare un sito web devono quindi essere dimostrate le sue potenzialità di agire come strumento di supporto ad un crimine o la sua pericolosità sociale. Questo si può verificare, ad esempio, quando un sito web viene usato per vendere droga (è già successo…) o per aizzare un gruppo di teste calde all’azione violenta (succede continuamente…).

 

La stragrande maggioranza dei siti web di opinione (“blog”) non vendono droga, non trafficano con immagini pornografiche infantili e non aizzano nessuno alla violenza. Far chiudere un sito di questo tipo, o sbattere in galera il suo autore per diffamazione, è veramente molto difficile.

 

Siti web e testate giornalistiche

In Italia esiste una differenza legale molto profonda tra un blog ed un giornale online come Punto Informatico o Repubblica Online: i blog sono semplici siti web personali, privi di qualunque identità giuridica, i giornali online sono “testate giornalistiche” e come tali devono essere “registrate” presso il Tribunale di competenza. L’iscrizione al registro delle testate giornalistiche comporta una lunga serie di obblighi, di cui il più importante è che deve esistere un direttore responsabile che, come dice il nome, è responsabile della correttezza legale dei contenuti del giornale. Il direttore responsabile deve essere un giornalista iscritto all’albo e questo vuol dire che, quasi sempre, questa persona potrà percepire un balzello dall’editore per apporre la sua firma senza mai farsi vedere in redazione. Il suo unico ruolo è quello di “testa di legno” in caso di problemi legali.

 

Per fortuna, sembra che soltanto le testate giornalistiche che vogliono ottenere finanziamenti dallo Stato (non da enti privati) debbano sottostare a questa regola. I blog, non essendo “aziende” a scopo di lucro, solitamente sono esentati da questa norma.

 

Il reato di diffamazione

I reati che si possono compiere a mezzo stampa, tuttavia, non dipendono dal fatto che il sito web sia registrato come testata giornalistica o meno. Se si “sputtana” qualcuno su un giornale, in televisione, in radio o su un sito web, si compie un reato di diffamazione in ogni caso, indipendentemente dal fatto che a compierlo sia un professionista dell’informazione (un giornalista) che opera su una testata registrata o un semplice blogger che pubblica su wordpress.com. E per diffamazione si può davvero finire in galera.

 

Il reato di Diffamazione è definito dall’articolo 595 del Codice Penale:

 

Art. 595

- Diffamazione -

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni.

Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire quattro milioni.

Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire un milione.

Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

[Dal sito StudioCataldi.it che contiene una eccellente versione HTML del Codice Penale]

 

La definizione di ”reputazione” e di “diffamazioni” sono molto vaghe e portano purtroppo ad una tagliente “sottigliezza” di questo articolo di legge. In particolare, si deve tenere presente che si potrebbe commettere un reato (penale) di diffamazione anche pubblicando informazioni sicuramente vere e sicuramente già note al pubblico:

 

L’aspetto più importante da sottolineare in materia di diffamazione è che, salvo casi estremamente particolari, il colpevole del reato non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa. Ciò significa che non vale ad escludere il reato in questione la circostanza che il fatto offensivo sia vero o già noto per altra via.

[Da “Reputazione artistica e diffamazione a mezzo stampa – Parte 1” a Dirittosuweb.com]

 

Questo, ovviamente, non è sempre vero. La tradizione giurisprudenziale, nel corso degli anni, ha stabilito una serie di “linee guida” utili per capire quando si è in presenza di un reato di diffamazione e quando si è di fronte al semplice esercizio del diritto di cronaca:

 

Entrando nello specifico di tali limiti, la giurisprudenza ha affermato che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di cronaca può essere esercitato (quando possa derivarne la lesione all’altrui reputazione, prestigio o decoro) soltanto qualora vengano dal cronista rispettate le seguenti condizioni:

a) che la notizia pubblicata sia vera (con l’obbligo del giornalista di accertare la verità della notizia e di controllare la attendibilità della fonte. Il giornalista quindi non può fidarsi di notizie rese pubbliche da altre fonti informative tipo altri giornali o agenzie, ma deve verificare personalmente e direttamente);

b) che esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti in relazione alla loro attualità ed utilità sociale secondo il principio della pertinenza;

c) che l’informazione venga mantenuta nei giusti limiti della più serena obbiettività;

d) che l’esposizione sia corretta, in modo che siano evitate gratuite aggressioni all’altrui reputazione, secondo il principio della continenza, anche con riferimento alle modalità espressive e al tenore sintattico.

Il principio fondamentale messo a punto dalla Corte di Cassazione è dunque quello che il diritto di cronaca non esime di per sé dal rispetto dell’altrui reputazione e riservatezza, ma giustifica intromissioni (anche lesive) nella sfera privata dei cittadini solo quando esse possano contribuire alla formazione di una pubblica opinione su fatti oggettivamente rilevanti per la collettività.

Solo se sussistono gli elementi di cui sopra (verità dei fatti, interesse pubblico prevalente, correttezza e continenza della forma espositiva) il diritto di cronaca è correttamente esercitato ed il giornalista che offende la reputazione altrui non è punibile per il reato di diffamazione.

[Da “Reputazione artistica e diffamazione a mezzo stampa – Parte 1” a Dirittosuweb.com]

 

In buona sostanza, quando si pubblica un articolo è buona norma attenersi a queste regole:

 

  1. Raccontare solo cose di cui si è assolutamente certi, se possibile riportando le fonti (in modo da spegnere sul nascere i bollori della persona “offesa”)

  2. Raccontare solo cose rilevanti ai fini della discussione (niente gossip gratuito)

  3. Mantenere un tono rispettoso, anche se caustico (non è difficile come sembra…)

 

Bisogna tenere presente il fatto che si può commettere un reato di diffamazione anche usando immagini fisse (fotografie), filmati o registrazioni audio. Per questo molti politici si danno al loro sport preferito (la caccia a cavallo al dissenziente) appena vedono una foto, un videogame od un filmato che li ritrae in veste satirica. In questo casi, si aggiunge anche il reato di violazione del diritto di immagine.

 

Come avrete capito, i comici, in Italia, camminano abitualmente sul filo del rasoio.

 

La violazione della privacy e della corrispondenza

Ovviamente, pubblicare informazioni personali senza l’esplicito consenso dell’interessato è illegale. Non si possono pubblicare, o rendere noti in altro modo, i numeri di telefono, l’indirizzo ed altre informazioni personali di altre persone senza il loro esplicito consenso.

 

Questo discorso vale anche per il contenuto dei messaggi di posta elettronica (e della posta tradizionale). Salvo rari casi, è illegale pubblicare il contenuto dei messaggi ricevuti, soprattutto se si pubblicano anche il nome ed il cognome del mittente. La riservatezza della posta, infatti, è protetta niente meno che da un articolo della Costituzione:

 

Art. 15.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

[Dal testo della Costituzione presente sul sito della Corte Costituzionale]

 

Esistono due eccezioni importanti a questa regola: i commenti pubblicati sui siti web e nei web forum e, in modo più sottile, i messaggi di posta spediti alle mailing list che vengono “archiviati” e pubblicati su un sistema di webmail automatico (chiunque usi mailman o majordomo ha già capito di cosa parlo). Dato che l’autore è, per ragioni tecniche, al corrente del fatto che i suoi messaggi verranno comunque resi pubblici, si può supporre che abbia dato una sua autorizzazione implicita alla diffusione di questi materiali. Anche in questo caso, tuttavia, stiamo parlando soltanto di una delle molte, possibili, interpretazioni della legge. Se (ri)pubblicate su un sito web un messaggio che era stato originariamente spedito ad una mailing list riservata ai soli membri, senza l’autorizzazione dell’autore, un giudice potrebbe comunque ritenervi responsabili di una violazione della corrispondenza (che è un reato penale, per cui si può finire in galera). Meglio quindi pubblicare solo il testo per il quale si riesce ad ottenere una esplicita autorizzazione da parte dell’autore o testo che era già pubblico al momento del vostro arrivo (sempre rispettando il copyright, ovviamente).

 

Volgarità, offese e insulti

Bisogna anche tenere presente il fatto che si possono commettere anche molti reati diversi dalla diffamazione, alcuni relativi al rapporto con una specifica persona, altri commessi nei confronti dell’intera comunità.

 

Tra i reati del primo tipo, ci sono i reati di ingiuria e calunnia:

 

Commette il reato di ingiuria (art. 594 c.p.) chi offende l’onore o il decoro di una persona presente, ed è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 516,46.

Commette invece il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) chi offende l’altrui reputazione in assenza della parsona offesa. In questo caso la pena è della reclusione fino ad un anno e della multa fino a € 1032,91.

Dall’ingiuria e dalla diffamazione deve distinguersi il reato di calunnia (art. 368 c.p.) che si ha quando taluno, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che abbia l’obbligo di riferire all’Autorità giudiziaria, incolpa di un reato una persona che egli sa essere innocente, oppure simula a carico di una persona le tracce di un reato. Per il reato di calunnia la pena è della reclusione da due a sei anni, salvo i casi di aggravante.

[Dal sito StudioLegale-Online.net]

 

In altri termini, quando si pubblica un articolo è necessario assicurarsi di riferire solo cose assolutamente vere e dimostrabili, soprattutto se riguardano un episodio particolare.

 

Inoltre, va ricordato questo “cavillo” dell’articolo 21 della Costituzione:

 

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

[Dal testo della Costituzione presente sul sito della Corte Costituzionale]

 

In questo caso la “persona offesa” è l’intera comunità o, più esattamente, l’immagine della comunità che risiede nella testa del Legislatore (il Parlamento). In ogni caso, pubblicare bestemmie, fotomontaggi offensivi ed altre “goliardate” su un sito web (o su un giornale) può essere legalmente pericoloso, oltre che francamente stupido. La tradizione giurisprudenziale italiana degli ultimi decenni è abbastanza tollerante su questo punto ma è meglio non dimenticare che questo articolo della Costituzione esiste ed è supportato da molti altri articoli dei Codici Civile e Penale.

 

Il rispetto del copyright

Infine c’è il discorso del copyright. Si tratta di un discorso complesso ed in continua evoluzione. L’unica certezza è che il cambiamento avviene sempre in peggio, ciò nella direzione di restrizioni sempre più severe. Ormai si fa molto prima a raccontare il poco che si può ancora fare che a spiegare il moltissimo che non si può più fare. In buona sostanza, su un sito web si possono riutilizzare materiali provenienti da altre fonti se esiste almeno una delle seguenti condizioni.

  1. Si è ottenuta l’esplicita autorizzazione da parte del titolare dei diritti, gratis od a fronte di una compenso economico. Si noti che il titolare dei diritti potrebbe non essere più l’autore. I diritti di sfruttamento commerciale di un’opera, infatti, possono essere venduti.

  2. Esiste una licenza che permette esplicitamente di farlo (Creative Commons, CopyZero o GFDL).

  3. I diritti sull’opera sono scaduti (70 anni dalla morte dell’autore)

  4. L’opera è una vostra creazione originale di cui detenete i diritti.

  5. Fate uso di una breve citazione (notare il “breve”) di un’opera altrui per soddisfare il vostro legittimo diritto di cronaca (che tutti i cittadini possono esercitare, nel momento in cui pubblicano qualcosa, non solo i giornalisti). Il “breve” significa che potete pubblicare solo ciò che è indispensabile allo scopo specifico del vostro documento.

 

Queste norme si applicano a qualunque tipo di contenuto: testi, musica, film, animazioni e via dicendo.

 

In questo preciso momento, credo che nessuno, nemmeno la Corte Costituzionale, sia in grado di dire con sicurezza se sia legittimo pubblicare una foto della Torre di Pisa o del Colosseo senza l’autorizzazione di qualcuno. Questo è il perverso effetto della famigerata denuncia del Polo Museale Fiorentino ai danni di Wikipedia. Il “fair use” ed il “diritto di panorama” non sono mai stati in una situazione confusa come ora.

 

Aziende e prodotti

Le aziende investono miliardi (di euro) in pubblicità per promuovere le vendite dei loro prodotti e sono quindi estremamente permalose. Per nostra fortuna, però, molti dei diritti del cittadino non si estendono automaticamente anche alle aziende. Le aziende, infatti, sono “persone giuridiche”, non “persone fisiche”, e molti diritti individuali, tra cui quello alla difesa della reputazione personale, si applicano solo alle persone fisiche. Il margine di manovra su cui si può contare quando si parla di aziende e di prodotti è quindi più ampio di quello riservato alle persone fisiche.

 

Questo però non vuol dire che si possa parlar male di Microsoft, del Trusted Computing o della XboX senza motivo. Esistono varie leggi che proteggono il diritto all’immagine pubblica delle aziende e, indirettamente, dei loro prodotti. In particolare, una azienda può fare causa ad una persona che, diffondendo notizie non vere, le procuri un danno economico. Di conseguenza, se si decide di fare le pulci ad un prodotto che è sul mercato, o ad una azienda, è necessario assicurarsi di raccontare solo cose di cui si possa dimostrare la veridicità o, quantomeno, cose che siano già state riconosciute vere da molte altre persone (una “opinione diffusa”, anche se minoritaria). Se poi, dalle informazioni raccolte, si è costretti a trarre una “opinione personale” molto negativa del prodotto o della azienda, e la si espone al pubblico, questo fa parte del diritto di espressione del cittadino. Se così non fosse, quasi tutte le riviste tecniche italiane, da Quattroruote ad Altroconsumo, avrebbero dovuto chiudere i battenti molti anni fa.

 

Conclusioni

Pubblicare le proprie opinioni sul web, anche in modo duro e sarcastico, si può. Ciò che non si può fare è aggredire gratuitamente una persona o diffondere informazioni false sul suo conto. Nel caso specifico della vita politica, il solo fatto di mettere in risalto, anche attraverso trovate umoristiche o sarcastiche, il comportamento discutibile di un uomo politico non può delineare, in sé, il reato di diffamazione. Se così fosse, non potrebbe esistere la professione di comico e molti programmi televisivi sarebbero costretti a chiudere i battenti. Per essere in presenza di un reato, deve esserci anche una violenza nel linguaggio o nei mezzi di espressione che dimostri la volontà di colpire e di danneggiare la persona che è oggetto dell’articolo in modo gratuito o strumentale, al di là delle necessità della discussione ed al di là delle regole della civile convivenza. Per questo motivo, basta spesso un po’ di buon gusto e di senso della misura per evitare problemi.

Alessandro Bottoni

www.alessandrobottoni.it

alessandro.bottoni@infinito.it

Blog su WordPress.com.