Alessandro Bottoni

Agosto 19, 2008

ThePirateBay.org, l’ordinanza di sequestro

Archiviato in: Cronaca, Diritto, Internet, politica — alessandrobottoni @ 9:15 am
Tags: , , ,

Dopo alcuni giorni di inutili ricerche, sono finalmente riuscito a trovare una copia del mandato di sequestro preventivo del sito di ThePirateBay.org a questo indirizzo: http://www.ictlex.net/?p=934 . Ne approfitto subito per commentare questa ordinanza.

La fonte di questa ordinanza

Secondo fonti attendibili, sembra che questa ordinanza sia stata compilata “ispirandosi” pesantemente alla precedente richiesta della parte lesa (FPM/FIMI). Non ho avuto modo di leggere la richiesta di sequestro presentata dal Pubblico Ministero il 25 Luglio 2008 ma non faccio fatica a credere che ci sia stata una forte influenza di FPM/FIMI/IFPI in tutta la gestione di questa procedura, visto che, per loro stessa ammissione, la Guardia di Finanza si è avvalsa del personale FPM per l’esecuzione tecnica delle indagini (vedi: http://www.fimi.it/dett_comunicatistampa.php?id=112).

Personalmente, trovo discutibile che il PM ed il GIP si limitino a riutilizzare il testo e le motivazioni addotte dalla (pretesa) parte lesa, senza operare nemmeno quel minimo di discernimento tecnico/legale che sarebbe lecito aspettarsi.

Violazione del diritto d’autore

Ai gestori di ThePirateBay viene contestato il reato di violazione del diritto d’autore (non quello di favoreggiamento o concorso nel reato di violazione del diritto d’autore, come si era ipotizzato in precedenza):

“in ordine al reato previsto e punito dagli articoli 110 c.p. e 171 – ter, comma 2, lettera a bis), della Legge 22 aprile 1941 n. 633 pochi in concorso tra loro e con altri attualmente ignoti, in violazione dell’articolo 16 della suddetta logge ed a fini di lucro, comunicavano al pubblico opere dell’ingegno protette dai diritto di autore, in particolare file musicali; documenti di testo; riproduzioni digitali di pubblicazioni a stampa; audiolibri; immagini; opere cinematografiche a televisive; programmi informatici (secondo il dettagliato elenco dinamico, in costante aggiornamento, pubblicato sul sito medesimo, distinto per tipologie di file, reperibile a partire dall’indirizzo web http://thepiratebay.org/browse), immettendo le opere stesse sulla rete Internet attraverso il sito identificato dai seguenti nomi di dominio (tutti alias del medesimo sito)…”

Se questi “pochi” sono i gestori del sito, allora tutto questo è palesemente e completamente falso. Non è falso perché lo dico io: è falso perché lo ammette esplicitamente lo stesso Giudice per le Indagini Preliminari poche righe più avanti:

“In conformità ad una tendenza ormai consolidata, il materiale coperto da diritto di autore non viene diffuso attraverso la pubblicazione su un server, (come avviene per gli ordinari siti internet) e quindi su en sistema informatica fisso, stabile.”

“Tale è infatti, la funzione del sito internet “www.thepiratebayy.org”, che non conserva – sui server che lo ospitano – i file che interessano ai suoi utenti e non li mette a disposizione di questi ultimi in modo diretto ed immediato, ma svolge fina funzione di “smistamente” (tecnicamente “tracking” o tracciamento).”

Si, avete letto bene: è lo stesso giudice che ha emesso il mandato di sequestro preventivo (Dott.ssa Raffaella Mascarino) ad ammettere, nero su bianco ed a chiare parole nello stesso documento, che ThePirateBay non pubblica questi materiali coperti da diritto d’autore sul suo sito e non li conserva sui suoi server! Addirittura, poche righe più avanti, lo stesso GIP si preoccupa di spiegare meglio il concetto:

“Ilsito, in pratica, definisce e fornisce un complesso codice alfanumerico di collegamento (“torrent”) univoco per ciascun singolo file, quale che sia la sua natura (file musicale, documento di testo, immagine statica, copia speculare di un Dvd video, software o altro).

Grazie a questa univoca codificazione, gli utenti che eccedono elle pagine di “ThePirateBay” sono posti in condizione di interagire, instaurando collegamenti e scambi sulla base di quel comune dato identificativo, che consente la convergenza di domanda e offerta.”

Insomma, ThePirateBay sarebbe colpevole di violazione del diritto d’autore per aver permesso ai suoi utenti di pubblicare i link (.torrent) ai materiali coperti da diritto d’autore. Peccato che, come hanno già fatto notare in molti, in Italia (come in tutti gli altri paesi del mondo) non esiste il reato di linking, meno che mai il reato di “non aver impedito il linking”. Anche sostenere una ipotesi di favoreggiamento o di concorso nella violazione del diritto d’autore attraverso la pubblicazione di link è una manovra decisamente acrobatica. Ci hanno già provato in molti, soprattutto in USA, ma nessuno finora c’è mai riuscito.

Vi prego di notare che TPB viene messo sotto accusa per il suo ruolo di indexer (di “motore di ricerca”) di file BitTorrent, non per il suo ruolo (assai più importante) di tracker. Approfondiremo questo aspetto nel seguito.

Per questo ho detto, all’inizio, che trovo assai discutibile fotocopiare gli esposti della parte lesa e trasformarli verbatim in mandati di sequestro. Una rilettura più attenta ed una nuova stesura del documento avrebbe permesso alla Dottoressa Mascarino di accorgersi della contraddizione interna che esiste in questo testo.

Al momento della riscrittura, la Dottoressa Mascarino avrebbe avuto modo di riflettere ed accorgersi che:

  1. ThePiratebay mette a disposizione degli utenti dei link (complessi ma pur sempre dei link), come quelli messi a disposizione da Google, non dei contenuti. Ed anche Google, allora, non è certo immune da critiche in fatto di violazione del copyright. I link non sono coperti da copyright.

  2. I link messi a disposizione da ThePirateBay non sono “consumabili” da ThePirateBay: devono essere passati ad un apposito client BitTorrent, come Azureus. Sono quindi completamente slegati da ThePiratebay.

  3. I link permettono agli utenti di scambiare tra loro i file. ThePirateBay non viene minimamente coinvolto nello scambio. Nessun frammento dei file coperti da copyright transita attraverso i server di TPB.

  4. Semmai, il problema potrebbe risiedere nel fatto che ThePirateBay agisce da Tracker e quindi permette la comunicazione tra i vari client. Approfondiremo questo punto nel seguito.

  5. ThePirateBay mette a disposizione dei link .torrent verso qualunque tipo di file, molti dei quali non sono coperti da copyright.

  6. ThePirateBay non può sapere cosa contengono questi file. Per poterlo sapere, dovrebbe scaricarne una copia (e questo è già un reato) e consultarla.

  7. ThePirateBay si limita a permettere che gli utenti mettano a disposizione di altri sul sito thepiratebay.org dei link sotto la loro personale responsabilità.

  8. ThePirateBay opera in un paese dove questa attività è legale. Solo per un “accidente tecnico” risulta visibile dall’Italia (anche grazie a delle normative della Comunità Europea che garantiscono la libertà di stampa e la libertà di commercio all’interno della EU).

Scopo di lucro

Secondo l’ordinanza, esiste il presupposto dello scopo di lucro, che è necessario ed irrinunciabile per poter ipotizzare il reato penale di violazione della legge sul diritto d’autore in Italia. In assenza dello scopo di lucro, il reato è civile (amministrativo).

“ravvisandosi il lucro negli introiti delle inserzioni pubblicitarie a pagamento inserite sul sito stesso, come pure nella tariffa – non inferiore ad Euro cinquemila – applicata agli utenti che accedono al sito in deroga alle politiche di utilizzo prescritte dagli amministratori.”

Come si possa ritenere “fonte di lucro correlata al reato in esame” il guadagno (peraltro mai realizzato nella pratica) che deriva dalla somministrazione di una ammenda, ce lo spiegherà il PM in dibattimento. Noi tutti seguiremo con estremo interesse le sue acrobazie logico/verbali su questo punto. Per quello che riguarda gli introiti, ad un certo punto dell’ordinanza si sconfina nel surreale:

“Sotto il secondo profilo richiamato, si evidenzia che le pagine del sito ospitano, nella quasi totalità, banner pubblicitari (riquadri commenti immagini, animazioni e suoni funzionali alla pubblicità di prodotti e servizi che consentono di accedere ai siti di produttori o fornitori), con conseguenti introiti stimabili – almeno approssimativamente – nell’ordine dei milioni di dollari, secondo la documentazione in atti (elci. tabella “Total Revenues” (ricavi totali) a pag. 28 dell’allegato intitolato: “The PirateBay bittorrent tracker and portal – A report for the International Federation of the Phonographic Industry” – November 2007 – Envisional).”

Francamente, sarei felice di leggere questo report di IFPI. Come professionista della Rete, collaboro alla creazione, alla gestione tecnica ed alla gestione commerciale di vari siti web, tra cui alcuni siti di dimensioni comparabili a TPB per traffico. Sinceramente devo ancora vedere un singolo sito web ricavare milioni di dollari (l’anno? il mese? l’era geologica?) dai banner pubblicitari (almeno, quelli del tipo usato da TPB). Naturalmente, se qualcuno è in grado di smentirmi, è pregato di farlo. Sarò ben felice di imparare come fare i soldi in questo modo.

Per darvi una idea della situazione, potete fare questo calcolo: solo un utente su mille, statisticamente, clicca sui banner. Per ogni click il gestore incassa solitamente da 1 a 10 centesimi di euro (lordo). Su tre milioni di visitatori al giorni, potete contare su circa tremila click quotidiani e quindi su qualche decina di euro di ricavi (lordi) al giorno (qualche centinaio al mese, qualche migliaio di euro l’anno). Come minimo, c’è una differenza di mille volte (un fattore tre, scientificamente) tra la mia esperienza personale e quanto asserisce lo studio IFPI. Insomma: o sono molto bravi nel marketing quelli di TPB o sono molto tendenziosi nelle statistiche quelli di IFPI.

Personalmente, non credo che la presenza dei banner possa configurare un reale “scopo di lucro”. Con quello che questi ragazzi ricavano dai banner a malapena potranno coprire le spese dell’host.

User hunting

Secondo l’ordinanza:

“Sarebbe ugualmente possibile, su queste basi, la compiuta ricostruzione dei collegamenti al server, attraverso l’esame dei registri elettronici dei fonitori di servizi internet (comunemente e tecnicamente noti come file di log degli internet service provider), così da consentire l’identificazione sia degli utenti che hanno pubblicato il materiale in spregio del diritto d’autore che degli utenti i quali, simmetricamente, lo hanno prelevato dal server stesso.”

Davvero?

Proviamo! Adesso scarico un qualunque file .torrent da ThePiratebay (ancora bellamente visibile dalla mia stazione, nonostante l’ordinanza di blocco). OK, fatto. Adesso il mio ISP (Wind/infostrada) sa che ho scaricato questo BitTorrent (di una distro di Linux liberamente condivisibile, in questo esperimento). Ne è rimasta traccia nei suoi file di log (che, in questo paese democratico devono essere obbligatoriamente conservati per cinque anni). Questa informazione, però, è irrilevante: fino a questo momento io non sono ancora entrato in contatto con nessun materiale coperto da copyright e non ho commesso nessun illecito. Adesso dò in pasto questo file .torrent al mio client (Ktorrent) e scarico il file senza usare nessun tipo di crittografia. Facciamo finta che si tratti di una copia abusiva di un film.

Cosa vede adesso il mio ISP? Non molto: uno stream di dati piuttosto anonimo da/verso diversi PC (individuali, non da/verso server di rete) ed il mio. Si tratta di un traffico slegato da quello che si è verificato prima tra il mio PC e TPB. Non c’è modo di risalire dall’uno all’altro. Per capire che sono proprio io che sto scaricando proprio quel file è necessario aprire il file .torrent, scaricare il file a cui si riferisce (e sarebbe già un reato…), prendere gli hash dei vari frammenti e confrontarli con gli hash dei frammenti che sto scaricando.

Se siete in grado di farlo, siete veramente molto bravi. Non che sia tecnicamente difficile: è che bisogna essere attrezzati ed organizzati per farlo. I nostri ISP non lo sono. Sarebbe privo di senso per loro investire soldi in una attività come questa senza uno specifico obbligo di legge.

In ogni caso, mi basterebbe abilitare le funzionalità crittografiche di BitTorrent per mettere fuori uso la loro applicazione di sniffing.

Chi ha steso il documento che è servito come “copia madre” per l’ordinanza ha palesemente confuso il tracciamento dell’attività di download del file .torrent (tecnicamente possibile ma inutile sul piano legale) con il tracciamento dell’attività di download del contenuto a cui esso fa riferimento (praticamente impossibile, anche se legalmente rilevante).

[In questa analisi ho preso in considerazione solo il ruolo di Indexing svolto da TPB, non il suo ruolo di Tracking. Se prendiamo in considerazione il ruolo di Traking di TPB, le cose cambiano parecchio. Tuttavia, non è questo il ruolo per cui è stato messo sotto accusa TPB. Analizzo il ruolo di Tracking di TPB e le sue conseguenze sulla “caccia agli utenti” più avanti nel testo.]

Il ruolo del tracker

Nell’ordinanza si sostiene che i tracker come BitTorrent sono indispensabili agli utenti che vogliono usare BitTorrent:

“In una simile architettura, i sever non sono del tutto assenti, svolgendo la diversa (ma pur sempre fondamentale) funzione di gestire le connessioni tra gli utenti e l’indicizzazione dei file. E’ indispensabile, infatti, che l’utente interessato al prelievo o allo scambio di particolari dati sia in grato di sapere se dove ed in quale misura possa reperirli nel momento in cui si connette alla rete mondiale (accertamento precluso agli ordinari strumenti di ricerca, che non sono in grado di documentare e localizzare il contenuto dei singoli computer).”

Qui traspare una possibile accusa di favoreggiamento legata al ruolo di Tracker svolto da server di ThePirateBay. Esaminiamo allora questo aspetto.

All’interno di una rete BitTorrent, un tracker svolge due funzioni:

  1. Fornisce ai client almeno un primo indirizzo di un server (“seeder”) da cui iniziare il download di un file.

  2. Accoglie la segnalazione degli indirizzi dei client che stanno scaricando il file e che possono agire da server aggiuntivi, rendendo disponibile questo elenco ai nuovi client che entrano a far parte dello “sciame” di download.

Si tratta di un servizio fondamentale (necessario) per il funzionamento della rete BT. Di conseguenza, è facile cadere nella tentazione di sostenere che TPB, fornendo questo servizio, si rende colpevole di favoreggiamento o di concorso nella violazione del diritto d’autore. Tuttavia, si può facilmente dimostrate che questo non è vero. Non lo è per tre ragioni:

  1. Il ruolo di Tracker non deve essere svolto necessariamente da ThePirateBay, nemmeno per i file che ThePirateBay elenca (indicizza).

  2. Non è sempre vero che sia necessario un Tracker. Esistono già da anni delle estensioni del protocollo di BT che permettono di farne a meno.

  3. In ogni caso, il servizio fornito da ThePirateBay è un servizio tecnico del tutto generico, che viene usato sia da persone che violano il copyright che da persone che scaricano e condividono file del tutto legali.

Chiunque può facilmente generare un file .torrent usando uno dei molti client BitTorrent dotati di questa funzionalità. Una volta generato, il file .torrent può essere reso disponibile su una qualunque pagina web, anche una pagina di un anonimo blog wordpress. Il ruolo del tracker può essere svolto da qualunque computer collegato ad internet in modo stabile, con un IP fisso e sul quale sia possibile installare il client/server BitTorrent, ad esempio un qualunque web server a noleggio. Dreamhost, ad esempio, fornisce server adatti allo scopo a partire da meno di 6 US$ al mese (4 euro al mese). Volendolo, io stesso potrei facilmente agire da tracker con questo portatile. Il mio laptop, infatti, in questo momento è collegato ad Internet con un IP fisso e contiene già il software necessario. La ADSL usata per la connessione ed il processore del laptop sarebbero sicuramente in grado di supportare il traffico prodotto.

Come se non bastasse, esistono già da tempo delle estensioni del protocollo che permettono di fare a meno del tracker (trackerless torrent) usando il protocollo DHT o la rete Kademlia.

Quindi, è veramente difficile sostenere che ThePirateBay fornisca un servizio “indispensabile” o “cruciale” per questa (ipotetica) attività di violazione del copyright.

Soprattutto, il servizio che ThePirateBay fornisce è un servizio tecnico di base, simile al servizio che viene fornito dai router o dai DNS. Come tale è del tutto aspecifico e viene utilizzato da ogni tipo di utente per gli scopi più disparati. Tra questi utenti ne ne sono moltissimi che si limitano a scaricare materiale del tutto legale. Non viene messa in atto da TPB nessuna condotta specifica per facilitare un particolare reato. Non viene nemmeno “promosso” un qualunque comportamento illegale attraverso la fornitura di questo particolare servizio.

Visto che abbiamo le mani bagnate, tanto vale spiegare anche perché nemmeno tirando in ballo il tracker sarebbe possibile ricostruire ciò che ha fatto un utente facendo uso solo delle informazioni che vengono attualmente raccolte dai nostri ISP.

Quando il client/server di BitTorrent inizia il download, contatta il tracker e ne ottiene l’indirizzo di almeno un primo server. L’ISP, tuttavia, non è in grado di leggere questa informazione perché, per legge, deve registrare solo la connessione che avviene tra i due computer, non il contenuto della loro comunicazione. Per questo secondo e più approfondito livello di analisi, ovviamente, ci vuole un mandato del giudice. Lo stesso vale per le successive comunicazioni tra i vari client/server dello sciame ed il tracker. Si può ricostruire a posteriori la rete di contatti che si è venuta a creare ma non stabilire la natura della comunicazione che ha avuto luogo. Non si può nemmeno associare con sicurezza il file .torrent che l’utente ha scaricato con i client/server che contatta subito dopo. Per poterlo fare, occorre scaricare il file .torrent ed analizzarlo. Nessuno dei nostri ISP si prende la briga di fare un lavoro del genere in assenza di un mandato di un giudice. Anche nel caso che esista un mandato, effettuare questa associazione richiede l’installazione di un proxy e lo sviluppo di software ad hoc. I costi non sono certo trascurabili e quasi certamente questo soldi sarebbero spesi assai meglio in altri modi.

Anche spendendo tutti questi soldi, tuttavia, si tratterebbe di una vittoria di Pirro: BitTorrent dispone già da tempo delle funzionalità crittografiche necessarie a sfuggire a questo e ad altri tipi di controllo.

In conclusione, asserire che sarebbe possibile risalire ai “colpevoli” delle passate violazioni è falso. Si può mettere sotto sorveglianza uno o più utenti ed uno o più server e risalire ai colpevoli delle violazioni del copyright che avverranno in futuro ma non è più possibile ottenere queste informazioni per quanto riguarda il passato. Almeno, non con le informazioni che gli ISP sono autorizzati a raccogliere per legge.

Identità del sito

Nell’ordinanza si fa una asserzione veramente inquietante:

“Il sito, nell’attualità, è anche identificato dall’indirizzo IP statico 83.140.176.146 al quale rinviano il nome di dominio principale ed i relativi alias. Tale indirizzo, tuttavia, è suscettibile di essere variato con relativa rapidità e facilità così da non potersi considerare un elemento essenziale dei sito stesso, ma semplicemente un dato complementare, funzionale all’accesso da parte degli utenti.”

Ma come sarebbe a dire che l’indirizzo IP non può essere considerato un elemento essenziale del sito stesso?!?!?!

Per definizione tecnica, l’indirizzo IP identifica in modo univoco e persistente un server di Internet, quello su cui è visibile il sito “thepiratebay.org”. L’indirizzo IP è quindi l’unico, vero elemento essenziale con cui si può identificare un server su Internet. Un qualunque altro indirizzo IP, per forza di cose, fa riferimento ad un altro oggetto. Può trattarsi, è vero, dello stesso server e dello stesso sito web, ma si tratta, a tutti i fini tecnici, amministrativi e legali, di un’altra entità. Tanto è vero che l’host solitamente non permette di cambiare l’IP di un sito che si trova sotto la sua amministrazione senza mettere in atto una apposita procedura. Meno che mai, l’host permette di rendere visibile un nuovo IP attraverso la sua rete senza tutte le precauzioni del caso. La gestione degli IP è materia delicata su Internet, perché può dare origine a collisioni e problemi di non poco conto.

Nonostante questo, l’ordinanza termina con questo ordine:

“DISPONE

il sequestro preventivo del suddetto sito web disponendo che i fornitori di servizi internet (Internet Service Provider) e segnatamente i provider operanti sul territorio dello Stato italiano inibiscano agli rispettivi utenti – anche e mente degli art. 14 e 15 dal Decreto Legislativo n. 70 del 9.4.2003) – l’accesso:

- all’indirizzo www.thepiratebay.org;

ai relativi alias e nomi di dominio presenti e futuri, rinvianti al sito medesimo;

- all’indirizzo IP statico 83.140.176.146, che al momento risulta associato ai predetti nomi di dominio. e ad ogni ulteriore indirizzo IP statico associato ai nomi stessi nell’attualità e in futuro.”

Questo è francamente troppo. Per ovvie ragioni, l’ordinanza avrebbe dovuto limitarsi ai soli IP address ed ai soli SLD (Second Level Domain) esistenti al momento dell’emissione dell’ordinanza stessa. Estendere “alla cieca” una ordinanza di sequestro ad altri IP e ad altri SLD in questo modo vuol dire oscurare anche i siti di persone che hanno avuto solo la sfortuna di ereditare il vecchio IP dallo stesso provider. Si sarebbe dovuto provvedere, ad intervalli più o meno regolari, all’aggiornamento del mandato di sequestro.

E poi: chi decide quale SLD e quale IP address in futuro dovrà ricadere sotto la definizione che ne ha dato qui la Dottoressa Mascarino?

E se ad un oscuro poliziotto di Bergamo venisse in mente che il sito “www.ultimaopposizionealfascismo.it” fosse un alias di ThePirateBay.org e lo oscurasse, andrebbe tutto bene?

E se allo stesso oscuro poliziotto venisse in mente che l’IP http://217.220.34.53/ fa riferimento a ThePirateBay.org e lo oscurasse? Andrebbe bene così? Fate click sull’IP address per vedere a chi appartiene.

Insomma: questa ordinanza lascia uno spazio enorme all’arbitrio di oscuri personaggi del sottobosco amministrativo. Non solo, in questo punto dell’ordinanza, la Dottoressa Mascarino si attribuisce un potere decisionale che molto probabilmente non ha.

Mancanza di rispetto per il diritto d’autore

ThePirateBay viene anche accusato di “scarso rispetto delle leggi (italiane) sul diritto d’autore”:

“L’ipotesi appare vieppiù fondata – anzi del tutto pacifica – avendo riguardo agli assetti ed ai contenuti del sito caro in esame, che programmaticamente non prevede alcune attenzione al rispetto dei diritti di autore.

Tanto può evincersi dalla denominazione, innanzitutto – sintomatica di un chiaro e convinto riferimento alta “pirateria informatica” ( The Pirate Bay La baia dei pirati) – come pure dalle indicazioni riportare sulle pagine stesse del sito, dove si evidenzia, tra l’altro che gli unici contenuti destinati ad essere filtrati e bloccati dagli amministratori di sistema sono quelli concretamente fastidiosi ovvero dannosi per gli utenti, vale e dire virus informatici, messaggi in qualche modo molesti (cd. “spam”), file contraffatti (cd. “fake” – falsi – il cui contenuto non risponde alla denominazione), con esclusione di ogni altro file e quindi senza alcun discrimine tra contenuti legalmente detenuti e diffusi e contenuti che al contrario non lo sono,”

Questo frammento di testo è semplicemente privo di senso. In Italia (ed in tutti gli altri paesi del mondo) non esiste il reato di “lesa maestà del diritto d’autore”. Un qualunque cittadino commette un reato solo se vìola nei fatti il diritto d’autore di qualcuno (copiando abusivamente un CD, ad esempio). Sputare sul copyright, in sé, non è un reato. E’ solo una dimostrazione di scarse capacità analitiche della realtà.

ThePirateBay si dimostra sprezzante nei confronti del copyright, per ragioni politiche. Questo però, in sé, non è un reato. Non è nemmeno una istigazione al reato. Non viene detto a nessuno di comportarsi in questo o quel modo. Viene solo detto agli utenti come la pensano i gestori del sito in fatto di copyright e come intendono comportarsi loro in caso di contestazioni.

Statistiche

L’ordinanza riporta anche alcune statistiche:

“Come é evidenziato nella querela in atti e nei relativi allegati, poi, il sito de qua (un vero e proprio “portale”, in senso tecnico informatico, per l’ampiezza delle risone gestito) é statisticamente ricompreso tra i duecento siti web più visitati al mondo (102° in assoluto alla data del 16 maggio 2008 secondo le indicazioni riportate sul silo delle società “Alexa” – azienda statunitense stie si occupa di statistiche sul traffico di Internet – all’indirizzo http://www.alexa.com/site/ds/top_sites?ts_mode=global〈=none&page=2
ed è quotidianamente frequentato e fruito da centinaia di migliaia di utenti, fino ad arrivare, asseritamente, ad un picco massimo di tre milioni di utenti connessi, intenti a scambiare, complessivamente, oltre 500.000 collezioni composte da svariati album musicali.
Come risulta dalle stesse statistiche del sito, i cento file più ricercati (ai fini dello scambio) dagli utenti del sito appaiono essere opere protette dal diritto di autore, di variegata natura (cfr. lo stesso sito de quo, all’indirizzo: http://thepiratebay.org/top) e segnatamente opere audiovisive (cfr. in particolare la pagina web http://thepiratebay.org/top/all) il cui estratto alla data odierna si allega comunque in copia, per comodità di consultazione).”

Ovviamente, il fatto di avere successo come sito non può essere considerato né un reato in sé né una aggravante, per cui la prima parte di questo frammento di testo dell’ordinanza è semplicemente fuori luogo. Non ci deve interessare nulla di quanto successo abbia TPB.

Non solo: il fatto che tra i file più ricercati ci siano i 100 od i 1000 file più pirata del pianeta è ancora meno rilevante: questi file non risiedono sui dischi di TPB e non vengono pubblicati da TPB, per stessa ammissione del GIP che firma l’ordinanza.

Associazione a delinquere

Nell’ordinanza viene ipotizzato il reato di associazione a delinquere:

“Alla stregua delle stesse considerazioni, con riferimento alla posizione degli odierai indagati, può ravvisarsi almeno il fumus del reato di associazione per delinquere, in considerazione della chiara sussistenza di un sodalizio criminoso tra di essi, con usa ripartizione dei ruoli tendenzialmente definita e l’adozione di un preciso programma criminoso, precisato nei presupposti ideologici, nei contenuti, nella portata e nelle modalità operative.”

Francamente, considerare “presupposto ideologico” di un crimine la posizione politica espressa da una associazione di persone che opera in un altro paese è semplicemente assurdo. Cosa vogliamo fare? Vogliamo processare George W. Bush per apologia di reato quando parla di “guerra preventiva”?

Peter Sunde ed i suoi amici hanno il pieno diritto di dire quello che sembra loro più giusto, soprattutto se lo fanno nel loro paese. Che questo possa risultare fastidioso per la legge italiana, è del tutto irrilevante. Non solo: hanno il pieno diritto di fare quello che vogliono, come individui e come associazione, nel loro paese. Devono violare le loro leggi locali per essere perseguibili per un reato come questo.

Il fatto che, in conseguenza di un comportamento lecito in Svezia, si produca un illecito in Italia (illecito tutto da dimostrare, oltretutto) non può certo prefigurare il reato di associazione a delinquere del gruppo di persone che opera in Svezia.

Per fortuna, il magistrato si rende conto del problema e corregge:

“In relazione a tale ipotesi delittuosa, tuttavia, non vi sono attualmente elementi per ritenere la competenza territoriale dell’Autorità giudiziaria italiana. La struttura organizzativa, invero, appare organizzata e realizzata interamente all’estero, in quanto gli apparati informatici dei server

come risulta dalle informazioni di pubblico domino reperibili in Internet – sono stati materialmente collocali dapprima in Svezia, quindi in Olanda a comunque, al momento, non vi è prova di una loro collocazione almeno parziale in territorio italiano.”

Difetto di competenza territoriale

Questo evidente difetto di competenza territoriale, tuttavia, non trattiene il magistrato dall’agire contro la visibilità dei server dall’Italia:

“Non può escludersi, invece, la competenza dall’Autorità giudiziaria italiana in ordine al reato di cui alla superiore incolpazione, non essendo noto il luogo di consumazione delle singole condotte di illecito scambio e potendo ritenersi che almeno una parte degli scambi coinvolga utenti di nazionalità italiana o comunque operanti in Italia (il sito à agevolmente accessibile da qualsivoglia apparato informatico collocato nel territorio dallo Stato, purché collegato alla rete Internet e le statistiche danno conto di una diffusione degli accessi su scala mondiale).”

Come dire: non sappiamo dove commettano il reato ma lo perseguiamo lo stesso come se ci riguardasse. Mah… lascio a voi i commenti.

Conclusioni

Francamente, mi sembra che questa ordinanza (o decreto) di sequestro preventivo avrebbe dovuto essere respinta già dagli stessi ISP in quanto palesemente illegale. Si tratta di una ordinanza illegale perché dispone il sequestro di un bene che non viene identificato con la dovuta precisione. Si tratta di una ordinanza illegale anche perché in essa vengono prese delle decisioni che probabilmente non spettano al GIP e per le quali non esiste il necessario supporto giuridico.

Comunque, staremo a vedere. E vi terremo informati.

Alessandro Bottoni

alessandro.bottoni@infinito.it

Segretario dell’Associazione “Partito Pirata Italiano”

Nota di stile: i numerosi errori di ortografia presenti nel testo dell’ordinanza sono probabilmente la conseguenza dell’uso di un OCR. Od almeno così si spera.

PS: Qui sotto, tra le barrette verticali, trovate un contatore che misura la censura attualmente in atto in Italia. In linea di principio si dovrebbe vedere una piccola immagine prelevata da siti “censurati”. Se non vedete nulla, vuol dire che la censura è a livelli preoccupanti.

||

||

L’ho trovato qui: Kaspos’s Blog

Agosto 18, 2008

ThePirateBay, il rusco ed il brusco

Archiviato in: Cronaca, Diritto, Internet — alessandrobottoni @ 11:47 am
Tags: , , , , , , , ,

Stamattina, tentando di contattare per e-mail Peter Sunde per questioni legate al blocco del suo sito ho ricevuto questo messaggio di errore:

This is the mail system at host tfr.org.

I’m sorry to have to inform you that your message could not

be delivered to one or more recipients. It’s attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can

delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<tpb@personaldomainofpeter.com>: Host or domain name not found. Name service error for

name=mx.flattr.com.personaldomainofpeter.com type=A: Host not found

Reporting-MTA: dns; tfr.org

X-Postfix-Queue-ID: E593E346A8

X-Postfix-Sender: rfc822; alexbottoni@myisp.com

Arrival-Date: Mon, 18 Aug 2008 09:17:01 +0200 (CEST)

Final-Recipient: rfc822; tpb@personaldomainofpeter.com

Original-Recipient: rfc822;peternickanme@thepiratebay.org

Action: failed

Status: 5.4.4

Diagnostic-Code: X-Postfix; Host or domain name not found. Name service error

for name=mx.flattr.com.personaldomainofpeter.com type=A: Host not found

Oggetto: About your legal action against the italian blockage

Da: Alessandro Bottoni <alexbottoni@myisp.com>

Data: Mon, 18 Aug 2008 09:14:44 +0200

A: Peter ‘brokep’ Sunde <peternickname@thepiratebay.org>

Come potete vedere, sia il dominio “thepiratebay.org” che il dominio “privato” di Sunde su cui viene rediretta la sua posta risultano inesistenti e la consegna della posta risulta quindi impossibile (ho mascherato gli indirizzi reali per via dello spam).

Questo è il risultato dell’azione della Magistratura italiana?

Per quello che riguarda “thepiratebay.org”, sicuramente si. In linea di principio, questo non avrebbe dovuto riguardare l’altro dominio, cioè quello “personale” di Sunde. Per quanto ne so, questo secondo dominio potrebbe essere stato bloccato dalla Polizia svedese o dagli alieni ma… siamo pur sempre in Italia: perché pensare agli alieni quando basta la Nostra Amata Polizia (la stessa del “crackdown” di Autistici/Inventati e dei fatti del G8 a Genova)?

Cosa c’entra la Posta?

Cosa c’entra la posta di ThePirateBay.org con i reati contestati ai suoi gestori?

Francamente, niente.

Lo scopo unico di un sequestro preventivo deve essere per legge quello di evitare la perpetrazione o la reiterazione di un reato. Il reato in questione non può essere commesso usando la posta elettronica e quindi non c’era nessuna ragione al mondo di bloccare questo servizio.

Il servizio di posta è stato bloccato come inevitabile conseguenza e come effetto collaterale di un blocco che, per esplicita volontà del Magistrato, ha dovuto essere effettuato dagli ISP a livello di dominio (“thepiratebay.org”, sui DNS e sui router) e non a livello di servizio (HTTP). Inutile dire che il Magistrato avrebbe potuto e dovuto, più accortamente, lasciare ai tecnici le decisioni tecniche relative al come bloccare il sito di TPB. Difficilmente un network administrator di Telecom o di Infostrada sarebbe caduto in questo marchiano errore.

A questo punto, io spero vivamente che Peter Sunde faccia causa a questo Magistrato per danni e per abuso d’ufficio.

Cosa c’entra Linux?

ThePirateBay.org è anche il sito web da cui milioni di utenti (alcune centinaia di migliaia dei quali sono italiani) scaricano le distribuzioni di Linux e molto altro materiale che non è coperto da copyright. Insieme ai file “pirata”, anche questi file sono stati resi inaccessibili.

Cosa c’entrava Linux?

Nulla. Assolutamente nulla. La possibilità di accedere a questi file è stata bloccata come conseguenza ed effetto collaterale del blocco effettuato a livello di “fornitore” e non di “prodotto fornito”. Dato che il fornitore (che opera in piena legittimità nel suo paese) non ci piace, allora blocchiamo tutto ciò che fa sul nostro territorio.

In buona sostanza, insieme con il traffico “pirata” di ThePirateBay è stato bloccato veramente di tutto. “Il rusco ed il brusco”, come si dice dalle mie parti. Sempre dalle mie parti, questo si chiama “intervento rozzo e brutale”, non molto migliore, sul piano etico, del “repulisti” alla Scuola Diaz.

Si poteva evitare?

Si, si poteva evitare. Innanzitutto si doveva chiedere a TPB di rimuovere dai suoi elenchi il materiale incriminato (o, più esattamente, di renderlo inaccessibile agli italiani). Certo non sarebbe bastato un messaggio e-mail per ottenere dei risultati tangibili (e vorrei anche vedere!) ma è abbastanza ovvio che questa richiesta andava comunque inoltrata. TPB non ha mai ricevuto nessuna richiesta di rimozione da parte delle autorità italiane.

In secondo luogo, il blocco del servizio doveva essere implementato a livello di servizio (HTTP) non di dominio. Il dominio thepiratebay.org, come si vede, viene utilizzato per molte altre attività che non hanno nulla a che fare con il copyright.

Infine, si poteva e forse si doveva applicare un filtro a livello di contenuti. Le distro di Linux vengono pubblicate insieme al loro “hash” (SHA-1, MD5, quel-che-l’è) e quindi si poteva facilmente controllare su di un apposito proxy che cosa l’utente voleva scaricare e se questo hash corrispondeva a qualcosa di lecito o di non lecito.

Ricordo ancora una volta che ciò che thepiratebay.org fa è del tutto legittimo nel paese in cui lo fa (la Svezia). Siamo noi italiani ad avere delle storie su questo punto e quindi è un nostro problema bloccare questo traffico. Esattamente come è avvenuto per decenni con le “tette al vento” nel cinema: legali ovunque, tranne che in Italia e nei paesi arabi dove era necessario applicare le famigerate “pecette”.

Quando questo paese si deciderà ad uscire dal medioevo?

Alessandro Bottoni

alessandro.bottoni@infinito.it

Segretario dell’Associazione “Partito Pirata Italiano”

Agosto 13, 2008

Col favore delle ferie

La notizia è apparsa su Punto Informatico tre giorni fa e, dopo i soliti due giorni di delay, è finalmente rimbalzata su tutte le testate nazionali nella giornata di ieri: il Giudice Giancarlo Mancusi di Bergamo ha ordinato l’oscuramento del sito web di ThePirateBay.org. Potete leggere le notizie originali a questi link:

Punto Informatico

Il Corriere

La Stampa

L’Unità

Questa azione legale presenta molti punti oscuri. Li analizzo qui di seguito.

Non c’è riscontro legale

Come probabilmente sapete, sono il segretario del Partito Pirata italiano, cioè il ramo nazionale del Pirat Partiet svedese che gestisce ThePirateBay. Nei giorni scorsi ho chiesto al mio omologo svedese, Peter Sunde, cosa sapevano di questa faccenda e – sorpresa! – ho scoperto che loro non ne sapevano assolutamente nulla.

Non è mai arrivata loro nessuna notizia ufficiale di una indagine a loro carico. Non è arrivata loro nessuna richiesta di risarcimento danni e nessuna denuncia.

Hanno scoperto che stava succedendo qualcosa solo perché qualche utente si è lamentato della impossibilità di raggiungere il sito. Dopo qualche indagine, hanno saputo che alcuni (non tutti) i provider italiani stavano bloccando il traffico diretto al loro sito usando i loro DNS. Per quello che se ne sa, questi provider (Fastweb e Telecom in cima alla lista) hanno ricevuto un semplice fax (forse da parte della magistratura e forse no) che chiedeva loro di mettere in atto questo blocco. Un fax con scritto “riservato” in cima al foglio. Nessuna ordinanza ufficiale.

A tutt’oggi, nessuno è ancora stato in grado di produrre una copia dell’ordinanza con cui un qualunque giudice possa avere ordinato l’oscuramento di questo sito.

Detto in altri termini, fino a questo momento ci risulta che l’oscuramento del sito di ThePirateBay sia avvenuto in maniera del tutto illegale, senza una reale ordinanza di un giudice e senza tenere nel dovuto conto i diritti dei clienti ed i diritti dei gestori di ThePirateBay.

Se qualcuno è in grado di smentirci, fornendo una copia dell’ordinanza, lo faccia.

Non c’è riscontro tecnico

Per fortuna, sembra che non tutti i provider si siano lasciato convincere ad oscurare il sito di ThePirateBay senza le necessarie basi legali. Dalla mia stazione personale (Wind/Infostrada e OpenDNS) continuo a vedere sia ThePirateBay.org che LaBaia.org. Lo stesso avviene ad altri nostri collaboratori su altre connessioni.

Una questione di giurisdizione

Secondo Peter Sunde, esiste anche un problema di giurisdizione. La pubblicazione dei link ai file .torrent è del tutto legale in Svezia, dove risiedono i gestori di ThePirateBay.org. Non si riesce quindi a capire come il Giudice Giancarlo Mancusi possa pretendere di perseguire in Svezia un reato che in Svezia non è tale partendo dal fatto che questo reato è stato commesso in Italia.

Il blocco del traffico da/verso ThePirateBay.org potrebbe anche essere legale (per prevenire un reato in Italia) ma di sicuro non ha senso tentare di perseguire i gestori del sito per un reato che non è tale sul loro territorio. Le notizie di una indagine a carico dei gestori svedesi del sito, riportate dalla stampa italiana, andrebbero quindi verificate.

Vi prego di notare che i gestori di ThePirateBay non potrebbero impedire agli italiani di vedere il loro sito nemmeno volendolo: la località di provenienza di una richiesta web può essere dedotta dalla lingua del browser, dall’indirizzo IP e da tecniche di geolocalizzazione. Tuttavia, tutte queste tecniche possono essere facilmente vanificate facendo uso di un proxy ed in molti altri modi.

Il reato di “collegamento”?

Non è nemmeno chiaro quale dovrebbe essere il reato di cui vengono accusati i gestori di ThePirateBay. La pubblicazione degli indirizzi dei file .torrent non è un reato in nessun paese del mondo, nemmeno nell’ormai fascistissima Italia.

Si può certamente ipotizzare un reato di favoreggiamento ma… favoreggiamento di cosa? Ciò che il Pirat Partiet svedese gestisce è un motore di ricerca, simile a quello di Google. I file “illegali” vengono indicizzati da uno strumento tecnico insieme a molti file del tutto legali. Vengono indicizzati perché esistono e perché il motore di ricerca fa (bene) il suo mestiere.

Tecnicismi 1: La redirezione dei DNS

Il modo in cui è stato attuato il blocco (solo da alcuni provider) ha fatto ridere molti osservatori tecnici. Questi provider hanno rimosso o modificato il record dei loro DNS che permetteva di associare il nome “thepiratebay.org” al suo indirizzo numerico. In alcuni casi, hanno rediretto la chiamata verso 127.0.0.1 (che è l’host locale del computer chiamante) o verso un sito della FPM (Federazione per la Protezione della Musica, un “ramo” di FIMI, la Federazione Italiana dei Musicisti) su cui appariva un messaggio della Guardia di Finanza. Cosa abbiano a che fare FPM e FIMI con la Guardia di Finanza e con questa storia lo lasciamo immaginare ai lettori.

In ogni caso, è bastato utilizzare dei DNS diversi da quelli gestiti da questi provider per scavalcare il blocco (io uso da sempre OpenDNS e non mi sono nemmeno accorto del problema).

Tecnicismi 2: Il blocco del traffico

Altri provider (Fastweb) hanno messo in atto una più efficace politica di blocco del traffico da/verso gli indirizzi IP di ThePIrateBay basata sull’uso dei loro router e firewall. Tuttavia, anche questa tecnica è facilissima da superare: basta usare un proxy che abbia un punto di uscita al di là della barriera (TOR e simili). Inoltre, ThePirateBay ha cambiato indirizzo IP ed ha creato un nuovo nome di dominio (LaBaia.org) per facilitare l’accesso agli utenti meno preparati.

Tecnicismi 3: BitTorrent e P2P

ThePirateBay è un tracker di fileBitTorrent. Ovvero: elenca un insieme di file .torrent ognuno dei quali, a sua volta, contiene le informazioni necessarie a scaricare il file desiderato. Il sistema BitTorrent, infatti, è semplicemente una versione “a cascata” del vecchissimo FTP (File Transfer Protocol).

Non si tratta quindi di una rete P2P come eDonkey2k (eMule) o Napster. Si tratta piuttosto di un motore di ricerca come Google.

Tecnicismi 4: Reti Cifrate

Francamente, questi tentativi di fermare il file sharing usando questi goffi mezzi tecnici è risibile. Esistono da anni reti che:

  1. Non fanno uso di server centralizzati di nessun tipo

  2. Mascherano gli indirizzi IP (e quindi l’identità) dei partecipanti

  3. Cifrano (e quindi nascondono) il traffico

Se FPM, FIMI, Guardia di Finanza e Magistratura, lavorando di comune accordo tra loro, con il pieno supporto dei provider (Telecom, Fastweb, etc.) non riescono a fermare un semplice traffico BitTorrent (che avviene in chiaro, sotto la luce del sole), come è possibile pensare che riescano a fermare reti come eDonkey2k, MUTE, ANTs e via dicendo?

Il futuro della Baia

Questo è esattamente quello che stanno pensando i gestori di ThePirateBay.org. Stanchi di essere perseguitati per quello che fanno, stanno organizzandosi in modo tale da far sparire server e traffico nell’underground della rete. Non si conoscono ancora i dettagli ma è facile immaginare che si tratterà dell’ennesima rete decentralizzata e cifrata, come MUTE.

A quel punto, la miopia dei nostri governanti avrà creato l’ennesimo mostro: una rete invisibile, irrintracciabile ed imperscrutabile che sarà usata sia dai ragazzini dediti al file sharing che dai narcotrafficanti.

Non c’è da rallegrarsi di questo.

Alessandro Bottoni

alessandro.bottoni@infinito.it

Blog su WordPress.com.