Diritto


 

“Chi è pronto a rinunciare alle proprie libertà fondamentali per comprarsi briciole di temporanea sicurezza non merita né la libertà né la sicurezza.”

(Benjamin Franklin - dalla Risposta al Governatore, Assemblea della Pennsylvania, 11 novembre 1755)

 

Quante volte avete letto questa frase? Forse l’avete letta così spesso da convincervi che questa banale verità fosse ormai patrimonio comune dell’intera Umanità; una verità compresa e rispettata da tutti coloro che, per un motivo o per l’altro, devono trattare con la Sicurezza, la Libertà ed il Potere.

 

Non è così.

 

Purtroppo, la drammatica e persistente debolezza politica della nostra Società Civile non ci ha permesso di liberarci di alcune figure politiche che mal si adattano a questo nostro Brillante (ma precario) Mondo Nuovo post-Berlusconiano. Una di queste figure è Franco Frattini, commissario europeo per la Giustizia, la Libertà e la Sicurezza.

 

Franco Frattini è diventato famoso per due delle sue proposte, avanzate in seno alla Commissione Barroso. La prima di queste proposte prevede la censura per i siti che pubblicano informazioni utili ai terroristi ed il tracciamento degli utenti che si interessano a questo tipo di siti. La trovate descritta, ad esempio, in questi articoli di Punto Informatico:

 

http://punto-informatico.it/p.aspx?i=2033752

 

http://punto-informatico.it/p.aspx?i=2061687

 

http://punto-informatico.it/p.aspx?i=2072428

 

http://punto-informatico.it/p.aspx?i=2094821

 

La seconda, più recente, riguarda il tracciamento delle persone che transitano per la Comunità Europea:

 

http://www.zeusnews.it/index.php3?ar=stampa&cod=6391&numero=999

 

Nel complesso, si possono leggere le proposte di Frattini in questo articolo di Punto Informatico:

 

http://punto-informatico.it/p.aspx?i=2108408

 

ed in questo testo ufficiale della Comunità Europea:

 

Proposta Frattini

 

Dogane Bulgare (vecchia maniera)

Cominciamo dalla proposta relativa alla schedatura dei passeggeri in transito per la Comunità Europea. In Italia ed in Europa esistono già diverse leggi e diversi meccanismi di sicurezza studiati per impedire ai malintenzionati di entrare nella Comunità od anche solo di attraversarne le frontiere. Lo si può verificare con i propri occhi quando si sbarca da un aereo in qualunque aeroporto europeo. Mentre i cittadini che provengono da un paese della Comunità Europea (o comunque da un paese che aderisce al Trattato di Schengen) possono attraversare la barriera senza nemmeno presentare il passaporto, coloro che provengono da paesi extra-europei devono fermarsi, presentare un documento ed ottenere un visto di ingresso. Le polizie dei singoli stati hanno già il potere necessario per prendere nota di queste persone e per inserire i loro dati in un database (anche i dati biometrici, come le impronte digitali).

 

Si noti che l’apparente libertà dei cittadini europei nell’attraversare le frontiere è dovuta al fatto che anche le Polizie dei singoli stati europei godono dello stesso privilegio. Se attraversare la frontiera non mette il criminale al riparo dalle indagini e dagli arresti, la frontiera stessa perde di interesse sia per il criminale che per il poliziotto.

 

Si può aggiungere ben poco a questo tipo di controllo.

 

In particolare, non si può fare quasi nulla per “migliorare” i controlli sui cittadini appartenenti alla Comunità Europea (Romeni inclusi). A difendere questi cittadini, e noi con loro, dall’eccessivo interesse degli stati nazionali c’è appunto il Trattato di Schengen (sottoscritto e rispettato, tra gli altri, anche dal Governo Berlusconi di cui Frattini era Ministro).

 

Come si può constatare leggendo gli articoli di Punto Informatico che abbiamo già citato, nessuno, nemmeno la Destra Europea, è disponibile ad accettare l’imposizione in Europa di misure di schedatura e di tracciamento simili a quelle adottate dagli USA o dalla Cina. Per nostra fortuna, non siamo nella Bulgaria dell’era sovietica. L’unico che sembra non essersene reso conto è proprio Franco Frattini.

 

Frontiere come colabrodi

Ovviamente, un problema di controllo del territorio e delle frontiere esiste realmente: le nostre frontiere sono davvero dei colabrodo. Ogni giorno, migliaia di persone le attraversano senza presentare nessun documento di riconoscimento e tra di loro ci sono sicuramente molte persone pericolose.

 

Per questi casi, tuttavia, esistono già le leggi necessarie. Le persone vengono già adesso identificate in base alle impronte digitali e per molte di loro scatta automaticamente l’espulsione.

 

Non c’è quindi nessuna ragione per estendere questo trattamento da profughi anche agli uomini d’affari che si presentano al banco di un aeroporto europeo provenienti da Giappone, Nuova Zelanda, Australia, Stati Uniti, Gran Bretagna ed Irlanda. Tutti questi paesi, infatti, pur essendo per molti aspetti più avanti di noi in termini di sicurezza e di civilizzazione, non aderiscono al Trattato di Schengen, esattamente come non vi aderiscono l’Iraq e l’Afganistan, e sarebbero quindi interessati dalle nuove misure di sicurezza proposte da Frattini.

 

L’eccessiva facilità con cui si può raggiungere una delle nostre spiaggie è certamente un problema reale ma è anche un problema può essere risolto solo fornendo alle forze dell’ordine le risorse necessarie al controllo delle frontiere e del territorio. Ciò che ci impedisce di farlo non è la legislazione europea, con cui se la prende Frattini, ma l’interesse economico di mafia, ‘ndrangheta e camorra che dalle nostre frontiere colabrodo, e dal relativo contrabbando di armi, droga e persone, traggono una parte consistente dei loro guadagni.

 

Se Frattini volesse veramente rendere più sicura la Comunità Europea dovrebbe iniziare lottando contro la mafia, la ‘ndrangheta e la camorra, che sono i principali alleati dei terroristi. Tuttavia, è difficile credere che un iscritto a Forza Italia possa perseguire questo scopo, visti i persistenti sospetti di collusione con la mafia di molti dirigenti di questo partito, a partire da Silvio Berlusconi, da Cesare Previti e da Marcello Dell’Utri; sospetti puntualmente riportati da Elio Veltri e Marco Travaglio nel loro libro “L’odore dei soldi” e puntualmente confermati da varie condanne definitive. Non lo dico per il gusto di infangare la controparte. La fiducia è l’elemento fondamentale del rapporto tra il cittadino ed i suoi rappresentanti politici e, nel caso di queste persone, è chiaro che non può esistere questo sentimento. Ciò che la Magistratura e le Forze di Polizia hanno scoperto e dimostrato a carico di questi uomini politici lo rende impossibile.

 

Neo-Lingua

La seconda proposta di Frattini è più interessante per noi, Popolo della Rete. Tocca direttamente un nervo scoperto della comunità che vive su Internet e che rappresenta ormai il vero cuore pulsante della vita sociale e politica del paese. Tocca il nervo scoperto del diritto alla libera espressione delle proprie idee (articolo 21 della Costituzione Italiana) e del diritto alla riservatezza delle comunicazioni (Articolo 15). Princìpi, questi, fatti propri anche dalla stessa Comunità nella Costituzione Europea.

 

Si può veramente pensare che basti censurare una parte dei siti web raggiungibili dall’Italia o dalla Comunità Europea per impedire agli aspiranti terroristi di studiare come costruire bombe, armi chimiche e biologiche? Si può veramente pensare che basti eliminare dal vocabolario le parole cariche di significato pericoloso e negativo per costruire un Mondo Migliore, come ipotizzava il Grande Fratello di George Orwell? La conquista della Pace passa dunque attraverso l’imposizione della NeoLingua?

 

Ovviamente no.

 

Per capire perchè la censura sul web è sostanzialmente inefficace, potete fare questo piccolo esperimento.

 

  1. Scaricate questa immagine: penguins.jpg . Come potete vedere, si tratta di un wallpaper (uno sfondo del desktop) per Linux, come se ne trovano a migliaia sul web. Salvatela da qualche parte.

  2. Aprite una finestra di terminale nella directory dove avete salvato la vostra immagine (OK, se non avete capito cosa ho appena detto vuol dire che usate Windows. In questo caso, siete al di là di ogni speranza di recupero…).

  3. Digitate questo comando: steghide extract -sf penguins.jpg .

  4. Steghide vi chiederà una password. Digitate “frattini”.

  5. Steghide estrarrà qualcosa dalla immagine e la depositerà in un file chiamato “h-bomb.txt” nella directory corrente.

  6. Come potete vedere, il file “h-bomb.txt” contiene un frammento di testo che spiega come costruire una bomba H. Potete trovare il testo completo qui: http://www.totse.com/en/bad_ideas/ka_fucking_boom/hbomb.html . C’è una intera raccolta di manuali simili qui: http://www.totse.com/en/bad_ideas/ka_fucking_boom/index.html .

 

Nascondere informazioni in file apparentemente innocui, che possono essere pubblicati senza nessun rischio su flickr o su YouTube, è semplicissimo. Scoprire questi file è invece quasi impossibile. Lo potere vedere voi stessi studiando questi siti:

 

http://cocchiar.web.cs.unibo.it/steg/intro.html

http://digitalphotography.weblogsinc.com/2005/07/29/steganography-with-flickr/

http://www.outguess.org/

 

Ogni tentativo di censurare questo tipo di “pubblicazioni” è quindi destinato a fallire.

 

Anche senza ricorrere alla Steganografia, basta fare uso di un normale programma di cifratura per la posta elettronica, come GPG, Enigmail e Thunderbird, per potersi scambiare informazioni di questo tipo in tutta sicurezza. In altri termini, questo tipo di censura può forse fermare il ragazzino curioso, il giornalista (solitamente piuttosto disarmato di fronte ad un PC) od un docente di applicazioni tecniche non particolarmente sveglio.

 

Nessun terrorista e, più in generale, nessun laureato in una qualunque disciplina scientifica può essere fermato da misure di questo tipo. Trovare e scambiarsi le informazioni necessarie per costruire armi convenzionali, armi chimiche e armi biologiche è banale per tutti coloro che hanno fatto studi di carattere ingegneristico, chimico, farmaceutico, fisico e biologico. Non occorre il web e, in molti casi, non è nemmeno necessario consultare un libro specialistico.

 

Questo dovrebbe essere un fatto ovvio: se un ingegnere od un perito meccanico deve essere in grado di costruire un motore, sarà sicuramente in grado di costruire anche un mitra. Se un chimico od un farmacista deve essere in grado di produrre l’aspirina, sarà sicuramente in grado di produrre anche un gas nervino. Se un biologo deve essere in grado di trattare batteri e virus, sarà sicuramente in grado di trattare anche l’antrace. I laureati in materie tecniche e scientifiche non sono una rarità né tra gli europei né tra altre popolazioni, tanto è vero che molti di loro non trovano una collocazione adeguata sul mercato del lavoro. Non è certo la conoscenza che manca ai terroristi. Semmai, sono le materie prime e la strumentazione a rappresentare un problema. Su di esse, per fortuna, è piuttosto semplice mettere in atto dei controlli adeguati. Se non ci credete, provate a comprare un po’ di “materie prime” in farmacia o qualche candelotto di dinamite in ferramenta.

 

Cosa vogliamo fare, allora? Imporre il porto d’armi per tutte le lauree scientifiche e tecnologiche? Vogliamo mettere il bavaglio a tutti i laureati del pianeta? Davvero siamo convinti che queste misure possano creare ai terroristi dei problemi maggiori di quanti ne creerebbero a noi stessi?

 

Chi decide?

Frattini vorrebbe censurare i siti che aizzano la popolazione all’odio razziale, al terrorismo ed alla lotta armata.

 

In realtà, leggi che permettono di censurare siti (e giornali) che fanno apologia di reato esistono da sempre in Italia ed in tutti i paesi della Comunità Europea. La proposta di Frattini non aggiunge nessun nuovo strumento alla cassetta degli attrezzi dell’antiterrorismo.

 

La sua proposta, tuttavia, introduce un nuovo elemento di incertezza per i cittadini europei: chi decide cosa è buono e cosa è sbagliato su Internet? Chi decide chi può esprimere le sue opinioni e chi non lo può fare?

 

Questo Frattini non lo dice. Sono dettagli implementativi che vengono lasciati a fasi successive. Piccoli problemi che verranno risolti in seno a qualche oscura sotto-commissione.

 

E noi ci dovremmo fidare di questa gente?! Ci dovremmo fidare di questo modo di procedere?!

 

Per quanto mi riguarda, ho ancora ben presente la brutta sorpresa che ci ha presentato il governo pseudo-riformista di Romano Prodi nelle settimane scorse con la famigerata proposta di legge Levi-Prodi (vedi: “Giù le mani dai Blog!”, disponibile anche sul mio blog: “Giù le mani dai Blog!”). Se un governo che si dichiara “di sinistra” ha trovato il coraggio di presentare un simile obbrobrio, cosa potrebbe fare una oscura sotto-commissione europea, preda dei lobbysti?

 

Fantasmi del passato

Le misure di “sicurezza” che Frattini si ostina a proporre hanno due soli effetti pratici:

  1. Rendono la vita inutilmente difficile alle persone oneste (e solo ad esse).

  2. Forniscono a chi detiene (anche temporaneamente) il potere gli strumenti necessari per perseguitare gli avversari politici.

 

Come abbiamo già visto negli ultimi 15 anni, la cosidetta “logica dell’alternanza” delle Democrazie Occidentali comporta che ad un Governo di destra moderata, come quello Prodi, si alterni prima o poi un Governo rabbiosmente anticomunista, xenofobo e dalle forti tendenze personaliste, come quello Berlusconi/Bossi/Fini. Se venissero approvate, le misure di “sicurezza” proposte da Frattini fornirebbero al prossimo Governo di destra gli strumenti necessari per perseguitare gli avversari politici e per tramandare ad infinito il proprio potere.

 

Se siete di destra e pensate che tutto questo sia una manna per voi, vi consiglio di leggere “Un ebreo nel Fascismo” di Luigi Preti o di vedere la sua trasposizione cinematografica, nota come “L’ebreo fascista”. Potreste imparare qualcosa sulla opportunità di garantire a tutti, anche ai vostri avversari, quei diritti sui quali volete poter contare voi stessi.

 

Francamente, la presenza di una persona come Franco Frattini in una posizione di potere, come quella di Commissario Europeo per la Sicurezza, rappresenta una evidente minaccia per la Democrazia, per la Libertà e per la Sicurezza Personale dei cittadini europei. Lo dimostrano le proposte antidemocratiche e liberticide che questo Commissario si ostina a presentare nonostante la ferma opposizione di tutti i suoi colleghi.

 

A questo punto, come “Popolo della Rete”, siamo costretti a prendere una posizione chiara: Franco Frattini deve essere rimosso. Deve essere allontanato dalle leve del potere e sostituito da qualcuno che possa veramente garantire la Sicurezza di tutti i cittadini europei (non solo di quelli di destra).

 

Frattini non ha mai rappresentato il Governo Italiano in carica (Prodi) e non può certo essere considerato un rappresentante attendibile della sensibilità del nostro popolo di fronte ai temi della sicurezza e della privacy. Si tratta piuttosto di un imbarazzante residuato politico appartenente ad un periodo storico, quello del Berlusconismo, ormai concluso. Come tale, è tempo che venga allontanato dalla cronaca ed entri a far parte della storia.

 

 

Alessandro Bottoni

Vice Presidente Partito Pirata Italiano

http://www.partito-pirata.it/

alessandro.bottoni@infinito.it

alessandrobottoni@interfree.it

 

 

PS: Una campagna di stampa contro Franco Frattini

Sono sicuro che la destra non perderà l’occasione per lamentarsi della “ennesima campagna di stampa contro un loro esponente, colpevole solo di fare il suo lavoro”. Bene, credo che sia il caso di dare piena soddisfazione agli amici di Frattini e di organizzare una vera campagna di stampa contro questo Commissario ed il suo “lavoro”. Né l’uno né l’altro possono essere accettati passivamente da chi vive gran parte della sua esistenza sulla Grande Rete. Non è certo un reato far conoscere la nostra opposizione al resto del mondo.

 

Se volete ripubblicare questo testo sul vostro sito, siete autorizzati a farlo nella misura in cui lo mantenete invariato (ovvero: non fatemi dire cose che non ho detto). Questo testo è coperto dalla solita Licenza Creative Commons.

 

 

 

 

 

 

 

Una notizia di oggi, riporta ancora una volta in primo piano il tema della libertà di espressione sul web. Questa volta si tratta della denuncia per diffamazione presentata dal Ministro della Giustizia, Onorevole Clemente Mastella, nei confronti del blog di un suo oppositore, http://mastellatiodio.blogspot.com/ . Credo di fare cosa gradita spiegando, a grandi linee, quali sono i margini di manovra legali che un blogger deve rispettare.

 

Il punto di partenza: l’Art. 21 della Costituzione

In Italia, come in molti altri paesi del mondo, non è per niente facile “tappare la bocca” ad un commentatore scomodo adducendo alle vie legali. Non solo: è molto difficile anche ottenere una condanna per diffamazione od un risarcimento danni a carico dell’autore del pezzo incriminato. La libertà di espressione di ogni individuo (anche chi non è un cittadino italiano), infatti, è tutelata niente meno che da un apposito articolo della Costituzione della Repubblica Italiana, l’oramai famosissimo Articolo 21. Ecco cosa dice:

 

Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

[Dal testo della Costituzione presente sul sito della Corte Costituzionale]

 

Nonostante i molti cavilli ed i molti distinguo, la Costituzione protegge in modo molto chiaro e molto deciso il diritto che ognuno di noi ha di esprimere le proprie opinioni con qualunque mezzo, inclusa la stampa (cartacea e digitale). Per oscurare un sito web devono quindi essere dimostrate le sue potenzialità di agire come strumento di supporto ad un crimine o la sua pericolosità sociale. Questo si può verificare, ad esempio, quando un sito web viene usato per vendere droga (è già successo…) o per aizzare un gruppo di teste calde all’azione violenta (succede continuamente…).

 

La stragrande maggioranza dei siti web di opinione (“blog”) non vendono droga, non trafficano con immagini pornografiche infantili e non aizzano nessuno alla violenza. Far chiudere un sito di questo tipo, o sbattere in galera il suo autore per diffamazione, è veramente molto difficile.

 

Siti web e testate giornalistiche

In Italia esiste una differenza legale molto profonda tra un blog ed un giornale online come Punto Informatico o Repubblica Online: i blog sono semplici siti web personali, privi di qualunque identità giuridica, i giornali online sono “testate giornalistiche” e come tali devono essere “registrate” presso il Tribunale di competenza. L’iscrizione al registro delle testate giornalistiche comporta una lunga serie di obblighi, di cui il più importante è che deve esistere un direttore responsabile che, come dice il nome, è responsabile della correttezza legale dei contenuti del giornale. Il direttore responsabile deve essere un giornalista iscritto all’albo e questo vuol dire che, quasi sempre, questa persona potrà percepire un balzello dall’editore per apporre la sua firma senza mai farsi vedere in redazione. Il suo unico ruolo è quello di “testa di legno” in caso di problemi legali.

 

Per fortuna, sembra che soltanto le testate giornalistiche che vogliono ottenere finanziamenti dallo Stato (non da enti privati) debbano sottostare a questa regola. I blog, non essendo “aziende” a scopo di lucro, solitamente sono esentati da questa norma.

 

Il reato di diffamazione

I reati che si possono compiere a mezzo stampa, tuttavia, non dipendono dal fatto che il sito web sia registrato come testata giornalistica o meno. Se si “sputtana” qualcuno su un giornale, in televisione, in radio o su un sito web, si compie un reato di diffamazione in ogni caso, indipendentemente dal fatto che a compierlo sia un professionista dell’informazione (un giornalista) che opera su una testata registrata o un semplice blogger che pubblica su wordpress.com. E per diffamazione si può davvero finire in galera.

 

Il reato di Diffamazione è definito dall’articolo 595 del Codice Penale:

 

Art. 595

- Diffamazione -

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni.

Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire quattro milioni.

Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire un milione.

Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

[Dal sito StudioCataldi.it che contiene una eccellente versione HTML del Codice Penale]

 

La definizione di ”reputazione” e di “diffamazioni” sono molto vaghe e portano purtroppo ad una tagliente “sottigliezza” di questo articolo di legge. In particolare, si deve tenere presente che si potrebbe commettere un reato (penale) di diffamazione anche pubblicando informazioni sicuramente vere e sicuramente già note al pubblico:

 

L’aspetto più importante da sottolineare in materia di diffamazione è che, salvo casi estremamente particolari, il colpevole del reato non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa. Ciò significa che non vale ad escludere il reato in questione la circostanza che il fatto offensivo sia vero o già noto per altra via.

[Da “Reputazione artistica e diffamazione a mezzo stampa – Parte 1” a Dirittosuweb.com]

 

Questo, ovviamente, non è sempre vero. La tradizione giurisprudenziale, nel corso degli anni, ha stabilito una serie di “linee guida” utili per capire quando si è in presenza di un reato di diffamazione e quando si è di fronte al semplice esercizio del diritto di cronaca:

 

Entrando nello specifico di tali limiti, la giurisprudenza ha affermato che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di cronaca può essere esercitato (quando possa derivarne la lesione all’altrui reputazione, prestigio o decoro) soltanto qualora vengano dal cronista rispettate le seguenti condizioni:

a) che la notizia pubblicata sia vera (con l’obbligo del giornalista di accertare la verità della notizia e di controllare la attendibilità della fonte. Il giornalista quindi non può fidarsi di notizie rese pubbliche da altre fonti informative tipo altri giornali o agenzie, ma deve verificare personalmente e direttamente);

b) che esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti in relazione alla loro attualità ed utilità sociale secondo il principio della pertinenza;

c) che l’informazione venga mantenuta nei giusti limiti della più serena obbiettività;

d) che l’esposizione sia corretta, in modo che siano evitate gratuite aggressioni all’altrui reputazione, secondo il principio della continenza, anche con riferimento alle modalità espressive e al tenore sintattico.

Il principio fondamentale messo a punto dalla Corte di Cassazione è dunque quello che il diritto di cronaca non esime di per sé dal rispetto dell’altrui reputazione e riservatezza, ma giustifica intromissioni (anche lesive) nella sfera privata dei cittadini solo quando esse possano contribuire alla formazione di una pubblica opinione su fatti oggettivamente rilevanti per la collettività.

Solo se sussistono gli elementi di cui sopra (verità dei fatti, interesse pubblico prevalente, correttezza e continenza della forma espositiva) il diritto di cronaca è correttamente esercitato ed il giornalista che offende la reputazione altrui non è punibile per il reato di diffamazione.

[Da “Reputazione artistica e diffamazione a mezzo stampa – Parte 1” a Dirittosuweb.com]

 

In buona sostanza, quando si pubblica un articolo è buona norma attenersi a queste regole:

 

  1. Raccontare solo cose di cui si è assolutamente certi, se possibile riportando le fonti (in modo da spegnere sul nascere i bollori della persona “offesa”)

  2. Raccontare solo cose rilevanti ai fini della discussione (niente gossip gratuito)

  3. Mantenere un tono rispettoso, anche se caustico (non è difficile come sembra…)

 

Bisogna tenere presente il fatto che si può commettere un reato di diffamazione anche usando immagini fisse (fotografie), filmati o registrazioni audio. Per questo molti politici si danno al loro sport preferito (la caccia a cavallo al dissenziente) appena vedono una foto, un videogame od un filmato che li ritrae in veste satirica. In questo casi, si aggiunge anche il reato di violazione del diritto di immagine.

 

Come avrete capito, i comici, in Italia, camminano abitualmente sul filo del rasoio.

 

La violazione della privacy e della corrispondenza

Ovviamente, pubblicare informazioni personali senza l’esplicito consenso dell’interessato è illegale. Non si possono pubblicare, o rendere noti in altro modo, i numeri di telefono, l’indirizzo ed altre informazioni personali di altre persone senza il loro esplicito consenso.

 

Questo discorso vale anche per il contenuto dei messaggi di posta elettronica (e della posta tradizionale). Salvo rari casi, è illegale pubblicare il contenuto dei messaggi ricevuti, soprattutto se si pubblicano anche il nome ed il cognome del mittente. La riservatezza della posta, infatti, è protetta niente meno che da un articolo della Costituzione:

 

Art. 15.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

[Dal testo della Costituzione presente sul sito della Corte Costituzionale]

 

Esistono due eccezioni importanti a questa regola: i commenti pubblicati sui siti web e nei web forum e, in modo più sottile, i messaggi di posta spediti alle mailing list che vengono “archiviati” e pubblicati su un sistema di webmail automatico (chiunque usi mailman o majordomo ha già capito di cosa parlo). Dato che l’autore è, per ragioni tecniche, al corrente del fatto che i suoi messaggi verranno comunque resi pubblici, si può supporre che abbia dato una sua autorizzazione implicita alla diffusione di questi materiali. Anche in questo caso, tuttavia, stiamo parlando soltanto di una delle molte, possibili, interpretazioni della legge. Se (ri)pubblicate su un sito web un messaggio che era stato originariamente spedito ad una mailing list riservata ai soli membri, senza l’autorizzazione dell’autore, un giudice potrebbe comunque ritenervi responsabili di una violazione della corrispondenza (che è un reato penale, per cui si può finire in galera). Meglio quindi pubblicare solo il testo per il quale si riesce ad ottenere una esplicita autorizzazione da parte dell’autore o testo che era già pubblico al momento del vostro arrivo (sempre rispettando il copyright, ovviamente).

 

Volgarità, offese e insulti

Bisogna anche tenere presente il fatto che si possono commettere anche molti reati diversi dalla diffamazione, alcuni relativi al rapporto con una specifica persona, altri commessi nei confronti dell’intera comunità.

 

Tra i reati del primo tipo, ci sono i reati di ingiuria e calunnia:

 

Commette il reato di ingiuria (art. 594 c.p.) chi offende l’onore o il decoro di una persona presente, ed è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 516,46.

Commette invece il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) chi offende l’altrui reputazione in assenza della parsona offesa. In questo caso la pena è della reclusione fino ad un anno e della multa fino a € 1032,91.

Dall’ingiuria e dalla diffamazione deve distinguersi il reato di calunnia (art. 368 c.p.) che si ha quando taluno, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che abbia l’obbligo di riferire all’Autorità giudiziaria, incolpa di un reato una persona che egli sa essere innocente, oppure simula a carico di una persona le tracce di un reato. Per il reato di calunnia la pena è della reclusione da due a sei anni, salvo i casi di aggravante.

[Dal sito StudioLegale-Online.net]

 

In altri termini, quando si pubblica un articolo è necessario assicurarsi di riferire solo cose assolutamente vere e dimostrabili, soprattutto se riguardano un episodio particolare.

 

Inoltre, va ricordato questo “cavillo” dell’articolo 21 della Costituzione:

 

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

[Dal testo della Costituzione presente sul sito della Corte Costituzionale]

 

In questo caso la “persona offesa” è l’intera comunità o, più esattamente, l’immagine della comunità che risiede nella testa del Legislatore (il Parlamento). In ogni caso, pubblicare bestemmie, fotomontaggi offensivi ed altre “goliardate” su un sito web (o su un giornale) può essere legalmente pericoloso, oltre che francamente stupido. La tradizione giurisprudenziale italiana degli ultimi decenni è abbastanza tollerante su questo punto ma è meglio non dimenticare che questo articolo della Costituzione esiste ed è supportato da molti altri articoli dei Codici Civile e Penale.

 

Il rispetto del copyright

Infine c’è il discorso del copyright. Si tratta di un discorso complesso ed in continua evoluzione. L’unica certezza è che il cambiamento avviene sempre in peggio, ciò nella direzione di restrizioni sempre più severe. Ormai si fa molto prima a raccontare il poco che si può ancora fare che a spiegare il moltissimo che non si può più fare. In buona sostanza, su un sito web si possono riutilizzare materiali provenienti da altre fonti se esiste almeno una delle seguenti condizioni.

  1. Si è ottenuta l’esplicita autorizzazione da parte del titolare dei diritti, gratis od a fronte di una compenso economico. Si noti che il titolare dei diritti potrebbe non essere più l’autore. I diritti di sfruttamento commerciale di un’opera, infatti, possono essere venduti.

  2. Esiste una licenza che permette esplicitamente di farlo (Creative Commons, CopyZero o GFDL).

  3. I diritti sull’opera sono scaduti (70 anni dalla morte dell’autore)

  4. L’opera è una vostra creazione originale di cui detenete i diritti.

  5. Fate uso di una breve citazione (notare il “breve”) di un’opera altrui per soddisfare il vostro legittimo diritto di cronaca (che tutti i cittadini possono esercitare, nel momento in cui pubblicano qualcosa, non solo i giornalisti). Il “breve” significa che potete pubblicare solo ciò che è indispensabile allo scopo specifico del vostro documento.

 

Queste norme si applicano a qualunque tipo di contenuto: testi, musica, film, animazioni e via dicendo.

 

In questo preciso momento, credo che nessuno, nemmeno la Corte Costituzionale, sia in grado di dire con sicurezza se sia legittimo pubblicare una foto della Torre di Pisa o del Colosseo senza l’autorizzazione di qualcuno. Questo è il perverso effetto della famigerata denuncia del Polo Museale Fiorentino ai danni di Wikipedia. Il “fair use” ed il “diritto di panorama” non sono mai stati in una situazione confusa come ora.

 

Aziende e prodotti

Le aziende investono miliardi (di euro) in pubblicità per promuovere le vendite dei loro prodotti e sono quindi estremamente permalose. Per nostra fortuna, però, molti dei diritti del cittadino non si estendono automaticamente anche alle aziende. Le aziende, infatti, sono “persone giuridiche”, non “persone fisiche”, e molti diritti individuali, tra cui quello alla difesa della reputazione personale, si applicano solo alle persone fisiche. Il margine di manovra su cui si può contare quando si parla di aziende e di prodotti è quindi più ampio di quello riservato alle persone fisiche.

 

Questo però non vuol dire che si possa parlar male di Microsoft, del Trusted Computing o della XboX senza motivo. Esistono varie leggi che proteggono il diritto all’immagine pubblica delle aziende e, indirettamente, dei loro prodotti. In particolare, una azienda può fare causa ad una persona che, diffondendo notizie non vere, le procuri un danno economico. Di conseguenza, se si decide di fare le pulci ad un prodotto che è sul mercato, o ad una azienda, è necessario assicurarsi di raccontare solo cose di cui si possa dimostrare la veridicità o, quantomeno, cose che siano già state riconosciute vere da molte altre persone (una “opinione diffusa”, anche se minoritaria). Se poi, dalle informazioni raccolte, si è costretti a trarre una “opinione personale” molto negativa del prodotto o della azienda, e la si espone al pubblico, questo fa parte del diritto di espressione del cittadino. Se così non fosse, quasi tutte le riviste tecniche italiane, da Quattroruote ad Altroconsumo, avrebbero dovuto chiudere i battenti molti anni fa.

 

Conclusioni

Pubblicare le proprie opinioni sul web, anche in modo duro e sarcastico, si può. Ciò che non si può fare è aggredire gratuitamente una persona o diffondere informazioni false sul suo conto. Nel caso specifico della vita politica, il solo fatto di mettere in risalto, anche attraverso trovate umoristiche o sarcastiche, il comportamento discutibile di un uomo politico non può delineare, in sé, il reato di diffamazione. Se così fosse, non potrebbe esistere la professione di comico e molti programmi televisivi sarebbero costretti a chiudere i battenti. Per essere in presenza di un reato, deve esserci anche una violenza nel linguaggio o nei mezzi di espressione che dimostri la volontà di colpire e di danneggiare la persona che è oggetto dell’articolo in modo gratuito o strumentale, al di là delle necessità della discussione ed al di là delle regole della civile convivenza. Per questo motivo, basta spesso un po’ di buon gusto e di senso della misura per evitare problemi.

Alessandro Bottoni

www.alessandrobottoni.it

alessandro.bottoni@infinito.it